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martedì 16 novembre 2010

Fatto
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con tre ordinanze di identico tenore, pronunciate in altrettanti giudizi, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 76, 97, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Nei casi relativi alle prime due ordinanze, gli atti espropriativi erano stati annullati dal giudice amministrativo e, in seguito alla richiesta di restituzione, la pubblica amministrazione aveva applicato il secondo comma dell'art. 43 del T.U. degli espropri. Nel caso della terza ordinanza, invece, il giudice ordinario aveva ritenuto la natura usurpativa dell'espropriazione e ordinato la restituzione dell'immobile. Di nuovo, la pubblica amministrazione aveva applicato l'istituto dell'acquisizione sanante di cui al citato secondo comma dell'art. 43 T.U. degli espropri.

Contenuto
La Corte Costituzionale dichiara illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. La norma censurata è contenuta nel testo unico, in materia di espropriazioni, redatto in attuazione della legge n. 50 del 1999, che aveva previsto un generale strumento permanente di semplificazione e di delegificazione. La legge-delega aveva conferito, sul punto, al legislatore delegato il potere di provvedere ad un coordinamento formale relativo a disposizioni vigenti; l'istituto previsto e disciplinato dalla norma impugnata, viceversa, è connotato da numerosi aspetti di novità. Il citato art. 43, infatti, ha anzitutto introdotto la possibilità per l'amministrazione e per chi utilizza il bene di chiedere al giudice amministrativo, in ogni caso e senza limiti di tempo, la condanna al risarcimento in luogo della restituzione. Peraltro, esso estende tale disciplina anche alle servitù, rispetto alle quali la giurisprudenza aveva escluso l'applicabilità della c.d. occupazione appropriativa, trattandosi di fattispecie non applicabile all'acquisto di un diritto reale in re aliena, in quanto difetta la non emendabile trasformazione del suolo in una componente essenziale dell'opera pubblica. Infine, la norma censurata differisce il prodursi dell'effetto traslativo al momento dell'atto di acquisizione.

Riferimenti normativi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327 (in Suppl. ordinario n. 211 alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 189). - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)(T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'). (1)
(1) Il termine di entrata in vigore del presente decreto è, da ultimo, prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
ARTICOLO 43
(L) Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L)
2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2 (1). (L)
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)
6-bis. Ai sensi dell' articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166 , l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L) (2) (3)
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 settembre 2001, n. 214.]
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.LGS. del 27 dicembre 2002, n. 302 .
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 (in Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 41), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

giovedì 19 febbraio 2009

Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. giurisdizionale - sentenza parziale 18 febbraio 2009 n. 51

Il Caso
Il Comune di Siracusa affida in concessione i lavori di progettazione e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una zona destinata ad interventi di edilizia economica e popolare.
Le opere venivano dichiarate di pubblica utilità indifferibilità e urgenza, successivamente veniva disposta l’occupazione d’urgenza e infine il terreno fu espropriato.
Gli atti del procedimento furono impugnati con diversi ricorsi.
Nel frattempo i lavori furono eseguiti ed ultimati.
Con una sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, passata in giudicato, furono annullati i provvedimenti impugnati, compresa la dichiarazione di pubblica utilità.
Fu quindi presentato un nuovo ricorso, rilevato che il suolo era stato utilizzato per la realizzazione della strada nonostante l’intervenuto annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e degli altri provvedimenti, con il quale si chiedeva il risarcimento del danno.
In accoglimento parziale del ricorso, il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, condannò l’amministrazione comunale al risarcimento del danno.
La sentenza fu impugnata dallo stesso ricorrente nel capo riguardante la determinazione della misura del risarcimento del danno.


Massime estratte dalla decisione
1. Quando sulla questione della giurisdizione si sia formato un "giudicato implicito", conseguente all’accoglimento, nel merito, delle domande proposte in primo grado dall’appellante, l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’appellato con semplice memoria è inammissibile
2. Sussiste la giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’articolo 7 della legge TAR e nell’articolo 35 del decreto legislativo n. 80/1998 (cognizione delle domande risarcitorie "conseguenziali", prima ancora che nell’articolo 53 del testo unico dell’espropriazione e nell’articolo 34 del decreto legislativo n. 80/1998), nel caso di azione di risarcimento dei danni proposta dal proprietario a seguito dell’annullamento in s.g. della dichiarazione di p.u..
3. Dall'ambito dell'occupazione appropriativa devono essere esclusi i comportamenti della P.A. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata, o per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini. In tali vicende, definite di occupazione usurpativa, non si produce l'effetto acquisitivo a favore della P.A., donde il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato o il risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale.
4. Nei casi di occupazione "usurpativa", il privato conserva la proprietà del bene e per assicurare effettività e pienezza di tutela, deve ammettersi che l’interessato possa optare per il risarcimento monetario, rinunciando alla restituzione del bene ed è pertanto in tale momento che si realizza la "perdita" del valore del diritto di proprietà, derivante da una scelta conseguente, comunque, all’illecito perpetrato dall’Amministrazione.
5. L’utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni: il primo attiene alla perdita definitiva della proprietà che avviene nel momento in cui è adottato il provvedimento di cui all’art. 43 del T.U. espropriazione o quando il privato rinuncia alla proprietà. Tale danno deve essere risarcito in base al valore venale dell’immobile; il secondo attiene alla mancata utilizzazione del bene o del suo corrispondente valore monetario per il periodo compreso tra l’inizio dell’occupazione senza titolo e la perdita della proprietà. Ai fini della liquidazione del danno, occorre fare riferimento all’art. 43, sesto comma, del T.U. espropriazione, che ha portata generale, e applicare gli interessi “moratori” (rectius compensativi)
6. L’art. 35, 2° comma, del decreto legislativo n. 80/1998, che, in un’ottica di accelerazione e di semplificazione processuale, consente al Giudice amministrativo di limitarsi a fissare i criteri di determinazione del danno, demandando all’Amministrazione il compito di offrire al danneggiato una somma fissata mediante l’applicazione di tali canoni, non è utilizzabile nel caso in cui sussista un contrasto fra le parti in ordine alle stesse modalità di calcolo delle voci di danno; in tali ipotesi è necessario invece disporre un’apposita istruttoria tecnica


Norme rilevanti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)", corredato dalle relative note - (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2001).
Art. 43 (L)

Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L)

2. L'atto di acquisizione: a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio; b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata; c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta; d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili; e) comporta il passaggio del diritto di proprietà; f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari; g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L)

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonchè quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato: a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)


DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80 - Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - (in G.U. 8 aprile 1998, n. 82, suppl. ord. n. 65/I).
ART. 35


1.Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono a un accordo, col ricorso previsto dall’articolo 27, n. 4, del Testo unico approvato col Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l’assunzione dei mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile nonché della consulenza tecnica d’ufficio, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento. L’assunzione dei mezzi di prova e l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio sono disciplinate, ove occorra, nel regolamento di cui al Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. L’articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso".

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.


Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (in Gazz. Uff., 13 dicembre, n. 314).
Art. 7.
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 (1).
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.
Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso (2).
Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2) , 3) , 4) , 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.
(1) La Corte cost., con sent. 10 aprile 1987, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consente l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, commi 2-4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533.
(2) Comma sostituito dall'art. 35, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80, a sua volta successivamente modificato dall'art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205.


Precedenti rilevanti
Cassazione, Sezioni Unite, n. 2483/2008; v. anche di recente Cass. Sez. Unite, ordinanza 7 novembre 2008, n. 26789 sul giudicato implicito in tema di giurisdizione.
Cassazione, Sez. un., 19 aprile 2007, n. 9324; Cassazione, Sez. un., 19 febbraio 2007, n. 3725, in tema giurisdizione in caso di azione di risarcimento danni in seguito all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3267, sulla distinzione tra occupazione appropriativa e occupazione usurpativa.

venerdì 30 gennaio 2009

Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter, 14 gennaio 2009 n. 162

Il caso
Un privato, proprietario del terreno sito nel Comune di Canepina, in seguito all’approvazione da parte della Giunta provinciale di Viterbo del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di varianti stradali (che vale come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera), è stato destinatario di un decreto di occupazione d’urgenza del predetto immobile, disposto sempre dall’amministrazione provinciale.
In tale delibera, e non in quella di dichiarazione (implicita) di pubblica utilità dell’opera, vennero indicati i termini di conclusione della procedura espropriativa.
Successivamente l’amministrazione si immise nel possesso del terreno ma solo dopo oltre sette anni dall’immissione nel possesso (12 novembre 1996) emise il decreto di espropriazione (15 dicembre 2003).
Tale ultimo provvedimento è stato impugnato avanti al Tar del Lazio.

Massime tratte dalla decisione
1. L'omessa indicazione, nella dichiarazione di pubblica utilità, dei termini previsti dall’art. 13 della legge n. 2359/1865 (di inizio e fine dei lavori e delle espropriazioni) non determina la nullità ma soltanto l'annullabilità della dichiarazione stessa, il che ne impone l’impugnazione nei termini decadenziali di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971. Se pertanto tale dichiarazione non è stato impugnata nei termini di rito, sebbene sia in astratto invalida in ragione della mancata indicazione dei termini di cui all’art. 13 della legge 2359/1865, è comunque efficace e sorregge, in ragione della sua inoppugnabilità, la successiva azione amministrativa.
2. L'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall'art. 14 legge 11 febbraio 2005 n. 15, nell'introdurre la categoria normativa della nullità del provvedimento amministrativo, ha ricondotto a tale radicale patologia solo
il difetto assoluto di attribuzione, che evoca la c.d. "carenza in astratto del potere", e cioè la mancanza in astratto della norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò facendo implicitamente rientrare nell'area dell'annullabilità per violazione di legge la categoria della c.d. nullità per "carenza di potere in concreto", che le Sezioni unite della Corte di Cassazione avevano coniato proprio con riferimento ai procedimenti espropriativi nei quali l’Amministrazione avesse omesso di fissare i termini di cui all'art. 13 l. n. 2359 del 1865.
3. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in materia di c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa una controversia in cui la dichiarazione di p.u. non rechi l’indicazione dei termini di conclusione della procedura espropriativa in violazione dell’art. 13 della legge n. 2359/1865, atteso che in tale ipotesi la posizione giuridica dedotta in giudizio deriva dall’illegittimo esercizio del potere da parte della p.a. e non può quindi dirsi che l’atto sia affetto da nullità e che la successiva azione dell’amministrazione sia stata condotta in carenza di potere (in astratto).
4. La distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa (intendendosi per quest'ultima quella realizzata in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità) ha perso di significato sia con riferimento alla giurisdizione (nel senso che residuano al giudice ordinario le sole ipotesi in cui ab origine manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera) che alla decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi nei due casi di un illecito permanente; l’unico elemento di differenziazione ancora esistente riguarda invece l’individuazione del dies a quo di commissione dell’illecito posto che, nel caso di occupazione usurpativa, esso va fatto decorrere dal momento dell’immissione in possesso da parte dell’amministrazione mentre, in caso di occupazione appropriativa, dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno (ciò rileva al fine di individuare il momento in cui valutare il valore venale ai fini della quantificazione del risarcimento del danno).
5. E’ illegittimo il decreto di espropriazione definitiva adottato una volta che siano scaduti i termini perentori fissati negli atti della procedura espropriativa, con ciò violando l’art. 13 della legge n. 2359/1865.

Norme rilevanti
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15
Art. 21-septies
Nullità del provvedimento
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Legge 25 giugno 1865, n. 2359 (in Gazz. Uff., 8 luglio 1865, n. 158). - Espropriazioni per causa di utilità pubblica.Legge abrogata dall'articolo 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.
Art. 13.
Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità
saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge.

Altre decisioni rilevanti
Sul fatto che l’omessa indicazione nella dichiarazione di pubblica utilità dei termini della procedura espropriativa ne determini l’annullabilità e non la nullità vedi Cons. Stato, Ad. Plenaria, 26 marzo 2003 n. 4 e di recente Tar Lazio, Roma, Sez. II, e luglio 2008 n. 6377.
Sull’esatta estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedimenti espropriativi Cfr. Cass. Sez. Unite, ordinanza 6 febbraio 2008, n. 2765; in senso opposto si era tuttavia orientata la giurisprudenza delle Sezioni Unite anteriore a tale pronuncia, ritenendo sussistente la giurisdizione dell'A.G.O. nel caso di decreto di esproprio non preceduto dalla fissazione dei termini nell’atto di dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13 L. n. 2359/1865.
Sul fatto che sia l’occupazione usurpativa che quella appropriativa (o acquisitiva) costituiscano due casi di illecito permanente cfr. Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3752, 16 novembre 2007, n. 5830 e 30 novembre 2007, n. 6124.

lunedì 29 settembre 2008


Il caso
Il Tribunale di Brindisi condannava a titolo di risarcimento danni per occupazione appropriativa un impresa che aveva realizzato per conto dell’ANAS un opera pubblica. Il giudice di primo grado ha ritenuto che le due proroghe concesse, la prima con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3504 del 5.3.1991 (di giorni 1440) e la seconda con L. 20 maggio 1991, n. 158 (di due anni), non fossero cumulabili, con la conseguenza che, essendo scaduta la prima nel Marzo 1995, il decreto di esproprio era inutilmente intervenuto nell'Agosto 1995 quando ormai era intervenuta l'acquisizione del terreno all'Amministrazione.
La Corte di Appello di Lecce respingeva l’appello dell’impresa e precisava che con il D.M. 5 marzo 1991 erano stati prorogati i termini finali della pubblica utilità dell'opera che erano scaduti il 13.2.1995, vale a dire precedentemente all'emissione del decreto di esproprio, mentre con la L. 20 maggio 1991, n. 158 (art. 22) era stato prorogato di due anni il termine per l'occupazione che era così scaduto il 29.8.1993 e cioè sempre precedentemente al decreto di esproprio. Per il resto, disposta una nuova C.T.U., confermava la condanna di primo grado e riconosceva infine il danno da svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore.
L’impresa ha quindi proposto ricorso per Cassazione, deducendo tra l’altro che stante la tempestività del decreto di esproprio la somma dovuta a titolo di l’indennità debba ritenersi un debito di valuta, con conseguente riconoscimento dei soli interessi.

Massime estratte dalla decisione
1. Il decorso dei termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni, richiesti dell’art. 13 della L. n. 2359 del 1865 ai fini della giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità, ed in osservanza del principio generale contenuto nell'art. 42 Cost. in base al quale la espropriazione della proprietà privata può essere giustificata solo in relazione ad interessi generali concreti ed attuali e non già per esigenze future ed ipotetiche, comporta la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale e determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed il venir meno del potere di espropriazione sul bene.
2. La proroga biennale prevista dall’art. 22 della L. 20 maggio 1991, n. 158, riguarda esclusivamente il termine di occupazione, come risulta chiaramente dalla lettera della norma che fa espresso riferimento all’art. 20 L. n. 865 del 1971 e non già i termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni previsti dall’art. 13 della L. n. 2359 del 1865.
3. A seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 - in base alle quali sia l'indennità di esproprio di cui all'art. 5 bis, commi 1 e 2, L. n. 359 del 1992, che il risarcimento del danno di cui al successivo comma 7 bis sono stati sostanzialmente commisurati al valore venale del bene oblato - è sostanzialmente irrilevante, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, la soluzione della questione se l’espropriazione sia legittima o meno; tale questione ha ancora rilevanza solo per la determinazione della natura del debito, da considerarsi di valuta o di valore a seconda che il procedimento si sia svolto con l'osservanza delle disposizioni in materia od in violazione di esse e, di conseguenza, sugli accessori (nel caso di specie, pertanto, essendo la procedura divenuta illegittima a seguito della scadenza dei termini finali previsti per le espropriazioni e per i lavori, le somme dovute costituivano un debito di valore, con conseguente riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria).

Norme rilevanti
Legge 25 giugno 1865, n. 2359 (in Gazz. Uff., 8 luglio 1865, n. 158). - Espropriazioni per causa di utilità pubblica. (Legge abrogata dall'articolo 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003. )
Art. 13.
Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge

Legge 20 maggio 1991, n. 158 (in Gazz. Uff., 21 maggio, n. 117). - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative. (Legge abrogata dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185)
Art. 22 (Occupazioni d'urgenza).
1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni.

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 276). - Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Art. 20.
L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.
L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso (1).
La commissione di cui all'articolo 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua (2) (3).
Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili (4).
Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1974, n. 247 (5) (6). (7) (8)
(1) I termini ivi previsti sono stati prorogati di un anno dall'art. 5, l. 29 luglio 1980, n. 385.
(2) Comma così modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1990, n. 470, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto. La medesima Corte, con sentenza 27 luglio 1992, n. 365, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.
(5) Comma aggiunto dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(6) Per una deroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi art. 9, d.lg. 20 settembre 1999, n. 354.
(7) Per le deroghe previste nel presente articolo vedi ora il D.LGS. 8 giugno 2001, n. 325.
(8) Articolo abrogato insieme a tutto il Titolo II dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333 (in Gazz. Uff., 11 luglio, n. 162). - Decreto convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1992, n. 190). - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
Art. 5- bis.
1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento (1).
2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1 (1) (2).
3. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (3).
7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo".
All'art. 6, al comma 1, le parole da: "A decorrere" fino a: "0,8 punti" sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: "sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso.
7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato (4) (5) (6). (7)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 348 (in Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 42), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1993, n. 283 (in Gazz. Uff., 23 giugno, n. 26), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40.
(5) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1992, n. 359, in sede di conversione.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 349 (in Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 42), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327 (in Suppl. ordinario n. 211 alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 189). - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A). (1) Art. 37 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile
1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento (L) (1).
2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del dieci per cento (L). (1)
3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti (2). (L)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22- bis qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti (2). (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari (2). (L)
(1) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 89, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A norma dell'articolo 2, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile. La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 348, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo precedente la dichiarazione.

mercoledì 25 giugno 2008

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 5 giugno 2008 n. 14826

Il Caso
Con atto di citazione notificato il 10.7.1992, l'Arcidiocesi di Napoli, già proprietaria di un fondo con annessa casa colonica convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, l'Amministrazione provinciale di Napoli, chiedendo accertarsi il proprio diritto alla retrocessione di una parte dell'immobile suddetto ovvero al pagamento del relativo controvalore, oltre all'indennità per illegittima occupazione.
A fondamento della domanda, espose che con decreto del 23.8.1963, n. 65911 il Prefetto di Napoli aveva disposto l'espropriazione dell'intero fondo in favore dell'Amministrazione Provinciale, ai fini della costruzione del Nuovo Ospedale Psichiatrico e che per la realizzazione dell'opera era stata peraltro utilizzata solo una parte del suo ex immobile, mentre per l'area residua l'Amministrazione Provinciale aveva "rinunciato" all'espropriazione, dichiarando di non averla mai occupata e di aver promosso la rettifica del decreto di esproprio, che però non era mai intervenuta.
Si costituì l'Amministrazione Provinciale, la quale eccepì di non aver più la disponibilità del fondo e che con verbale del 23.6.1982 l'intero complesso ospedaliero era stato consegnato all'Unità Sanitaria Locale, in attuazione del decreto del 27.5.1982, n. 4025, con cui la Regione Campania aveva trasferito ai Comuni l'esercizio delle funzioni sanitarie in materia di assistenza psichiatrica, attribuendo agli stessi gli immobili e le relative attrezzature. In subordine, eccepì l'inammissibilità della domanda di retrocessione, per mancanza del provvedimento discrezionale con cui si dichiarava che l'immobile non serviva più alla realizzazione dell'opera, aggiungendo, nel merito, che il fondo, pur non essendo stato utilizzato, costituiva parte integrante del complesso ospedaliere.
L'attrice chiamò quindi in causa l'Usl, estendendo alla stessa la domanda proposta nei confronti della convenuta.
Con sentenza del 26.8.2002, il Tribunale di Napoli, dato atto della mancanza del decreto di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 61, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con sentenza depositata il 21.1.2005, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta dall'attrice, distinguendo la domanda proposta dalla stessa ed avente ad oggetto la retrocessione parziale del fondo espropriato, da quella dalla retrocessione totale,
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Arcidiocesi.

Massime tratte dalla decisione
1. Nell’ambito delle procedure di espropriazione per p.u., la retrocessione totale, prevista dall’ art. 63 della L. n. 2359 del 1865 - che si ha quando l'opera pubblica non sia stata eseguita, e siano decorsi i termini a tale uopo concessi o prorogati - va distinta dalla retrocessione parziale, prevista dagli artt. 60 e 61 della medesima legge, che si ha quando dopo l'esecuzione totale o parziale dell'opera alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione: mentre nel primo caso il diritto soggettivo alla retrocessione, azionabile davanti al giudice ordinario, sorge automaticamente per effetto della mancata realizzazione dell'opera, e quindi a prescindere da qualsiasi valutazione discrezionale dell'Amministrazione, nel secondo caso esso nasce solo se ed in quanto l'Amministrazione, nel compimento di una valutazione discrezionale, in ordine alla quale il privato è titolare di un mero interesse legittimo, abbia dichiarato che quei fondi più non servono all'opera pubblica.
2. Mentre in caso di retrocessione totale gli espropriati sono titolari di uno ius ad rem di carattere potestativo a contenuto patrimoniale, che consente loro di agire dinanzi al giudice ordinario per chiedere la pronunzia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati, nel caso di retrocessione parziale il diritto alla restituzione è subordinato alla dichiarazione del Prefetto che il fondo non serve più all'opera pubblica, ed alla manifestazione da parte degli espropriati della volontà di riacquistarne la proprietà.
3. La pubblicazione da parte dell'espropriante dell'avviso indicante che i beni che non servono più all'esecuzione dell'opera pubblica, ha carattere alternativo rispetto al decreto del Prefetto; la dichiarazione d'inservibilità non può tuttavia essere sostituita da un accertamento dell'Autorità giudiziaria, involgendo un giudizio discrezionale dell'autorità amministrativa in ordine all'esistenza o meno di un rapporto di utilità tra il relitto e l'opera compiuta, anche in ragione di una semplice accessorietà o dipendenza.
4. Ove non vi sia stata dichiarazione formale d'inservibilità, valore equipollente può essere ricercato solo in un comportamento dell'Amministrazione come ad esempio la messa in vendita dei beni, in quanto non più necessari alla realizzazione dell'opera per la quale essi furono espropriati. Poichè infatti è evidente che la reimmissione dei cespiti sul mercato è sintomatica della definitiva decisione di non utilizzare quella parte di beni per l'opera pubblica, può ritenersi equivalente alla dichiarazione di inservibilità una delibera con la quale l'ente espropriante destini a vendita o permuta i fondi per scopi - uffici pubblici, studi professionali, bar, ristoranti - diversi dalle programmate iniziative di tipo industriale e relative infrastrutture.
5. Il soggetto che sia interessato alla definizione del procedimento valutativo ai fini di ottenere la retrovendita dei beni espropriatigli, può sollecitare la dichiarazione d'inservibilità, e in mancanza ben può attivare la procedura di formazione del silenzio-inadempimento, strumentale alla rimozione della inerzia amministrativa, rimessa al giudice amministrativo, che è giudice di pari dignità e idoneo ad assicurare adeguata tutela delle posizioni giuridiche soggettive del cittadino
6. Il mancato perfezionamento del diritto soggettivo alla retrocessione, per l'assenza di una dichiarazione d'inservibilità di parte dei beni espropriati, comporta la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia.

Norme rilevanti
Legge 25 giugno 1865, n. 2359 (in Gazz. Uff., 8 luglio 1865, n. 158). - Espropriazioni per causa di utilità pubblica. (1)
(1) Legge abrogata dall'articolo 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003.
Art. 60.
Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.
Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli artt. 32 e 33.
Esso non potrà eccedere l'ammontare dell'indennità ricevuta dal proprietario per l'espropriazione del suo fondo, salvo vi si fossero dall'espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore (2).(2) Comma abrogato dall'articolo 1 del R.D.L. 11 marzo 1923, n. 691.
Art. 61.
Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'eseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.
Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciere [ora ufficiale giudiziario] all'espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.
Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perché con suo decreto dichiari che i beni più non servono all'opera pubblica.
Art. 63.
Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'Autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge.

Altri precedenti in materia
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE, sentenza 13-4-2000, n. 134, in materia di retrocessione totale.
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 19-2-2007, n. 833, sull’illegittimità del diniego di retrocessione aree inutilizzate ricomprese in un piano di zona ove non siano più possibili destinazioni alternative.
CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 28-12-2005, n. 983, sulla natura e funzione della dichiarazione di inservibilità dell’area ex artt. 60 ss. della L. n. 2359 del 1865 prevista nel caso di retrocessione parziale e sull'obbligo della P.A. di rilasciarla.
TAR SICILIA - PALERMO SEZ. III, sentenza 7-7-2006, n. 1605, sull’illegittimità della retrocessione di un terreno disposta dalla P.A. in favore del soggetto espropriato, nel caso in cui gli atti relativi al procedimento espropriativo siano stati annullati in sede giurisdizionale.

lunedì 9 giugno 2008

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - sentenza 16 maggio 2008 n. 12459 –

Il caso
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 15.10-2.11.1998 n. 1733 la Corte d'Appello di Venezia - decidendo in ordine alla domanda proposta da alcuni privati nei confronti della Società Italposte-Edilizia di interesse pubblico per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea di un immobile di loro proprietà per la realizzazione di alcuni edifici da destinarsi ad uffici postali - dichiarava che le indennità dovessero essere determinate secondo i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, trattandosi di terreno edificabile ricavato dalla demolizione di un vecchio edificio, atteso che i vincoli esistenti al momento dell'esproprio erano preordinati solo alla costruzione dell'opera pubblica. Escludeva poi la decurtazione del 40% e rinviava alla sentenza definitiva la determinazione dei relativi importi.
Rimessi gli atti in istruttoria con separata ordinanza, disposto il supplemento della C.T.U. per computare gli importi sulla base dei criteri previsti dalla citata L. n. 359 del 1992, art. 5 bis ed intervenuta in causa la "Poste Italiane s.p.a." sostenendo di essere successore a titolo particolare della società Italposte, la Corte d'Appello con sentenza definitiva n. 1608 del 4.4-14.10.2002, determinava l'indennità di esproprio e condannava la Italposte-Edilizia di interesse pubblico e le Poste Italiane in solido alle spese del giudizio.
La Corte rilevava che sulla base della sentenza non definitiva, alla cui osservanza era tenuta, non poteva essere messa in discussione la natura edificatoria del terreno e che conseguentemente. doveva trovare applicazione l'art. 5 bis, con riferimento, in mancanza, al reddito dominicale determinato dal C.T.U. e senza la decurtazione del 40%.
Avverso tale sentenza definitiva ha proposto ricorso per cassazione la "Poste Italiane s.p.a.".

Massime tratte dalla decisione
1. La mancata riserva d'appello sulla pronuncia non definitiva, riguardante la natura del terreno espropriato e la legge applicabile, non può costituire un limite all'applicabilità dello ius superveniens ed alla prioritaria questione della natura del terreno cui il criterio da seguire è intimamente connesso, non potendosi al riguardo formare un giudicato qualora l'indennità non sia stata ancora definitivamente accertata. Infatti, relativamente alla legge applicabile, vale a dire ai criteri da seguire nella determinazione dell'indennità, non può formarsi un giudicato autonomo rispetto alla sentenza definitiva che sulla determinazione in concreto di tale indennità statuisce in quanto detta determinazione è pur sempre inscindibile dal criterio cui far riferimento e cioè dalla "regula iuris" da applicare in relazione alla natura (edificabile o agricola) del terreno espropriato. In altri termini il giudicato può formarsi unicamente sul bene della vita controverso e quindi, in caso di decisione parziale, solo se si tratti di capi autonomi e non già quando, come nel caso in esame, la decisione riguardi un aspetto giuridico strumentale all'attribuzione di detto bene della vita.
2. La sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il criterio di liquidazione previsto dall’art. 5 bis, commi 1 e 2, della L. n. 359 del 1992, per i suoli edificabili, non può spiegare i suoi effetti nel caso in cui la sentenza del giudice di merito sia stata impugnata con ricorso in Cassazione solo dalla P.A. espropriante, vale a dire dalla parte cui non gioverebbe il nuovo quadro normativo che non tollera più un indennizzo dimidiato nella misura voluta dal citato art. 5 bis. Tali conclusioni non si pongono in contrasto con il principio dell'applicabilità dello "ius superveniens" conseguente a detta pronuncia della Corte Costituzionale, applicabile quando sia ancora in discussione la determinazione dell'indennità di esproprio, dovendo esso essere coordinato con l'altro principio della necessità dall'impugnazione da parte del soggetto cui giovi il nuovo assetto normativo. E' evidente infatti che, in mancanza di una specifica censura dell'interessato, il giudice di rinvio non può liquidare un indennizzo superiore a quello determinato dalla precedente sentenza di merito, sia pure in base alla normativa sopravvenuta, stante l'impossibilità di derogare al principio della domanda di cui la necessità della proposizione dell'impugnazione costituisce una applicazione.
Altre decisioni citate nella sentenza
Cassazione Civile, sez. I, 21 dicembre 2000 n. 16061, sulla questione dell’impossibilità della formazione di un giudicato autonomo rispetto alla sentenza che determina in via definitiva l’indennità di espropriazione.
Cassazione Civile, sez. Unite, 22 novembre 1994 n. 9872, sia sulla questione appena citata che su quella del rapporto tra lo ius superveniens e il principio della domanda.

Cassazione Civile, sez. I, 7 settembre 1999 n. 9484, per l'ipotesi inversa di mancata impugnazione dell'ente espropriante e per la non applicabilità in tal caso dell'intervenuto comma 7 bis dell'art. 5 bis..

mercoledì 21 maggio 2008

TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA, SEZ. I - sentenza 12 maggio 2008 n. 248
Il caso
Il Comune di Monasterace, con delibera C.C. 3.12.1979 n. 134, approvava il progetto ed il piano parcellare di espropriazione per la realizzazione di un campo sportivo, che interessava una proprietà di Ester di Francia, dante causa delle ricorrenti.
Il provvedimento dichiarava la pubblica utilità e l’indifferibilità ed urgenza dell’opera e fissava, ai sensi dell’art. 13 della Legge 25.6.1865 n. 2359, in quattro anni dalla data della delibera (e, perciò, al 3.12.1983), il termine per il completamento dei lavori e delle espropriazioni.
Con decreto 24 marzo 1980 n. 2 del Sindaco, era autorizzata l’occupazione d’urgenza, per la durata di cinque anni dall’immissione in possesso, che seguiva il 18.4.1980.
Dopo aver offerto alla proprietaria l’indennità provvisoria e averla deposita, con decreto del 9.4.1986, il Sindaco di Monasterace pronunziava l’espropriazione del terreno.
Le ricorrenti deducono, pertanto, la intempestività del decreto, in mancanza di una motivata proroga dei termini di cui all’art. 13 della Legge 25.6.1865 n. 2359, stante la inapplicabilità, alla fattispecie in esame, delle varie proroghe legislative dei termini delle occupazioni. Chiedono, quindi, previa disapplicazione del decreto di esproprio, il risarcimento del danno per equivalente, ovvero la restituzione del bene ridotto in pristino e il compenso per il periodo di occupazione illegittima, in relazione al terreno sito in Monasterace, in catasto al foglio 7, particella 98, esteso mq. 16.040, invocando la disapplicazione del decreto di esproprio emesso fuori termine, da considerarsi inutiliter dato.
Il Comune, costituendosi, dichiara di aver reperito le delibere di proroga dei termini ex art. 13 cit., rilevando, di conseguenza, la tempestività del decreto de quo.
A questo punto le ricorrenti impugnano con motivi aggiunti anche tali delibere e continuano a sostenere la tardività del decreto di esproprio derivante dall’illegittimità delle delibere di proroga dei termini originari.

Massime tratte dalla decisione
1. Non è configurabile un’ipotesi di carenza di potere in concreto relativamente ad un decreto di esproprio emesso fuori termine e la sua conseguente disapplicabilità in quanto la previsione, ex art. 13 Legge 25 giungo 1865 n. 2359, di termini per l’emanazione del decreto di esproprio, configura un precetto posto dalla legge ed indirizzato all’amministrazione pubblica al fine di porre un vincolo alla discrezionalità dei suoi poteri. L’art. 13 cit., quindi, altro non è se non presupposto per la legittima esplicazione del potere La sua violazione, pertanto, va qualificata come violazione di legge, ossia come vizio di legittimità dell’atto amministrativo da farsi valere negli ordinari termini decadenziali, pena la inoppugnabilità dello stesso ed il divieto, per il Giudice Amministrativo, di disapplicazione..
2. Innanzi al giudice amministrativo deve ritenersi ammissibile la tutela risarcitoria solo laddove sia stata preventivamente esperita, con successo, quella demolitoria, con conseguente divieto di disapplicazione dell’atto illegittimo.

Norme rilevanti

Legge 25 giugno 1865 n. 2359 - Espropriazioni per causa di utilità pubblica. (1)
Art. 13
Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge (2).
(1) Legge abrogata dall'articolo 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003.
(2) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi articolo 1 del D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 235. Vedi disposizioni di cui all'articolo 6, comma 25 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318

Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Art. 21-octies Annullabilità del provvedimento (1)
1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
….
(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 – Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Art. 7, comma 3

Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Precedenti rilevanti

A) Sulla carenza di potere in concreto / violazione di legge, cfr. sebbene riguardati il diverso caso di dichiarazione di pubblica utilità emessa senza la indicazione dei termini di inizio e, soprattutto, di ultimazione dei lavori, ma, secondo il TAR Calabria, applicabili anche alla fattispecie in esame:
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 dicembre 2002 n. 8;
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003 n. 4: “L'omissione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori comporta l'annullabilità e non la nullità, della dichiarazione di pubblica utilità; pertanto non determina carenza di potere rispetto ai successivi atti espropriativi”.


B) Sulla pregiudizialità amministrativa ai fini del risarcimento del danno:
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003 n. 4, secondo cui “ La concentrazione presso il giudice amministrativo della tutela impugnatoria dell'atto illegittimo e di quella risarcitoria conseguente non consente l'accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo dell'illegittimità dell'atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio. L'azione risarcitoria può essere proposta solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari.”;
Consiglio di Stato, Ad. Plen. 22 ottobre 2007 n. 12, secondo cui “La c.d. pregiudiziale amministrativa trova ratio in avvertite esigenze di controllo, convenientemente sollecitate dalle azioni impugnatorie, della legittimità e della trasparenza dell'azione autoritativa e, d'altra parte, consente il compiuto rilievo degli interessi collettivi e generali coinvolti, rilievo che sarebbe certamente monco e claudicante, anche con riferimento alla giurisdizione esclusiva, pur sempre relativa anche ad interessi legittimi e a diritti «degradati», nell'ambito di un processo di solo tipo risarcitorio”;
Consiglio Stato, sez. IV, 08 maggio 2007, n. 2136.
In senso nettamente contrario la Cassazione:
Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2007, n. 23741: “Nel sistema normativo conseguente alla l. n. 205 del 2000, l'autonoma domanda risarcitoria proposta nei confronti della p.a. per attività provvedimentale asseritamente illegittima - e che, dunque, investe, in linea di principio, una posizione di interesse legittimo - va rivolta al giudice amministrativo, il quale non può rifiutarsi di esercitare su di essa la propria giurisdizione a motivo della mancata pregiudiziale impugnazione del provvedimento del quale si predica l'illegittimità. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento preventivo, ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione ad autonoma domanda di risarcimento danni proposta, dinanzi al g.o., da privato nei confronti di amministrazione comunale in conseguenza di provvedimento di diniego di autorizzazione al trasferimento della licenza per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).”
Cassazione civile, sez. un., 15 giugno 2006, n. 13911: “Quante volte si sia in presenza di atti riferibili oltre che ad una p.a. a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento e l'atto sia capace di esplicare i propri effetti perché il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona, la tutela giudiziaria deve essere chiesta al giudice amministrativo. Gli potrà essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva; ma la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento.”
Cassazione civile, sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659: “Al fine del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, non può considerarsi necessaria la pregiudiziale impugnazione del provvedimento lesivo, sicché, qualora il g.a. dichiarasse inammissibile, per tale ragione, una domanda della specie, la sua decisione configurerebbe un rifiuto di esercizio della giurisdizione e si presterebbe, dunque, a cassazione da parte delle Sezioni Unite, quale giudice del riparto della giurisdizione.”

mercoledì 30 aprile 2008


Il Caso

Un comune, che ha realizzato un parcheggio pubblico, viene condannato al risarcimento dei danni patiti sia per l’illegittima ablazione del diritto dominicale sia per l’illegittima detenzione del fondo fino alla sua irreversibile trasformazione. Viene escluso invece l’indennizzo per la reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio posto dal P.R.G.C.. Privato e Comune ricorrono in Cassazione, che ha pronunciato le massime di seguito indicate.


Massime estratte dalla decisione

1. Il diritto all’indennizzo, nel caso di reiterazione di vincoli a contenuto espropriativo, sussiste solo in caso di adozione di un atto che formalmente ed esplicitamente reitera il vincolo, una volta superato il primo periodo di sua ordinaria durata. Non è quindi sufficiente l’imposizione originaria di un vincolo di inedificabilità, e neppure la protrazione di fatto del medesimo dopo la sua decadenza;
2. Scaduto il vincolo a contenuto espropriativo previsto dal P.R.G., per effetto della decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 2 della legge n. 1187/1968, l'area interessata dal vincolo venuto meno risulta sprovvista di regolamentazione urbanistica, e va assoggettata alla disciplina dell'art. 4, ultimo comma, L. n. 10 del 1977 (prevista per i Comuni privi di strumenti urbanistici generali); la situazione di c.d. vuoto urbanistico che si crea è per sua natura provvisoria e perdura fino all'obbligatoria integrazione del piano (o del programma di fabbricazione); con la conseguenza che l'Autorità comunale, ove non reiteri il vincolo (con previsione di indennizzo), ha l'obbligo di provvedere all'integrazione suddetta stabilendo la nuova destinazione da assegnare all'area;
3. Il diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo con il quale l’Autorità comunale ha dettato una nuova disciplina urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli a contenuto espropriativo spetta solo ove i proprietari interessati abbiano reagito all’inerzia impugnando innanzi al G.A. il silenzio-rifiuto; infatti, solo in caso di persistente inerzia a seguito di questa procedura potrà configurarsi la lesione al bene della vita, identificabile non già nello "ius aedificandi" -attesa l'impossibilità di affidamento del proprietario in merito a specifiche qualificazioni dei suoli nell'esercizio del potere discrezionale inerente alla pianificazione del territorio- bensì nell'interesse alla certezza circa le possibilità di adeguata e razionale utilizzazione della proprietà; di cui va ravvisata lesione risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e privato che nasce per effetto della sentenza conclusiva del giudizio di tipizzazione del silenzio (Cass. 11158/1998 cit.; Cons. St. 2107/1999; 621/1997);
4. Nella determinazione del danno da occupazione appropriativa rileva la distinzione tra aree edificabili ed aree prive di tale destinazione, secondo la suddivisione di cui all'art. 5 bis della L. n. 359 del 1992; di conseguenza, devono essere verificate in modo oggettivo le "possibilità legali ed effettive di edificazione" con riferimento sia alla classificazione urbanistica dell'area sia alla c.d. edificabilità di fatto, da considerare come il complesso delle condizioni che in presenza della destinazione urbanistica all'edificabilità, inducono alla determinazione del valore in concreto dell'area (Cass. 2871/2005; 1739/2003, nonché sez. un. 172/2001) : e per il suo apprezzamento assumono questa volta rilievo gli strumenti attuativi di terzo livello invece inidonei ad incidere sul requisito dell'edificabilità legale dell'area;
5. la determinazione del valore del fondo può avvenire sia con metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad accertare il valore di trasferimento del fondo; sia con metodi sintetico-comparativi, volti invece a desumere dall'analisi del mercato il valore commerciale del fondo. Ove si privilegino questi ultimi (come rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito) devono prendersi a comparazione esclusivamente immobili omogenei, aventi perciò analoga disciplina urbanistica: e non certamente aree ubicate in altre zone soggette a diversa disciplina urbanistica e perciò prive di qualsiasi rappresentatività rispetto ai fondi da valutare;
6. A partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. della sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7° bis dell’art.5 bis L. n. 359 del 1992, nella parte in cui non prevede un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione), non è più possibile applicare il meccanismo riduttivo introdotto dalla menzionata norma, a meno che il rapporto non sia ormai esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità
7. L'art. 2 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), il cui comma 89 sub e) ha modificato l'art. 55 del T.U. sulle espropriazioni per p.u. appr. con D.P.R. 327/2001, disponendo che "nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di p.u., in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene", è applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge;


Norme rilevanti

Legge 19 novembre 1968, n. 1187 (in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 304). - Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Art. 2
Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione (1).
Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data (2)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1999, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente comma, dei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7 e dell'art. 40, l. 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.
(2) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.

Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (in Gazz. Uff., 29 gennaio, n. 27). - Norme per la edificabilità dei suoli
Art. 4, ultimo comma
A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:
a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;
b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;
c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327 (in Suppl. ordinario n. 211 alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 189). - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A). (1)
(1) Il termine di entrata in vigore del presente decreto è, da ultimo, prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 39
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.
…Omissis…


Precedenti

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 24 ottobre 2007 n. 349 (richiamando la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo e con riferimento all’art. 117, 1° comma, Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dichiara illegittimo il 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, nella parte in cui non prevede “un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato”).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - sentenza 12 marzo 2008 n. 6706 (secondo cui La distinzione tra suoli legalmente edificabili o non edificabili rileva, quale distinzione fondamentale nella disciplina di settore, in ogni sede in cui debba procedersi alla stima di suoli ai fini del calcolo delle indennità espropriative)