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venerdì 20 febbraio 2009

Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2009 n. 826

Il Caso
Con bando di gara del 31 luglio 2002, il comune di Firenze indisse una gara, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, per la realizzazione dei lavori di completamento del Padiglione Sud del Centro d’Arte Contemporanea – II° Lotto -.
Il bando stabiliva che l’amministrazione avrebbe proceduto alla valutazione ed eventuale esclusione delle offerte risultate anomale in base al meccanismo di calcolo previsto dall’art. 21, co. 1 bis, l. n. 109 del 1994; a tal fine le offerte sarebbero dovute essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni da fornirsi almeno sulla base dell’elaborato denominato "Elenco opere compiute"; in ogni caso, si precisava che nel rispetto delle prescrizioni europee, restava ferma la possibilità di un eventuale contraddittorio successivo e della produzione, da parte dei concorrenti, o su richiesta dell’amministrazione, di qualsiasi tipo di giustificazione ritenuta pertinente a dimostrare la congruità dell’offerta.
Tre offerte risultarono sospette di anomalia e ad una prima verifica sola una fu dichiarata idonea.
Seguirono una serie di ricorsi da parte dei concorrenti esclusi, successivamente ai quali fu più volte rinnovato il procedimento di anomalia che ancora fu impugnato per diversi e opposti profili dalle società interessate.
Il T.A.R. Toscana, riuniti i ricorsi, ha ritenuto illegittima l’esclusione per anomalia ritenendo valide le giustificazioni successivamente presentate ad integrazione di quelle originarie.

Massime estratte dalla decisione
1. Il sistema delle regole comunitarie (come interpretate dalla Corte di giustizia nella sentenza 27 novembre 2001, n. 285 e dalla giurisprudenza nazionale), anche antecedentemente alle direttive 17 e 18 del 2004 ed al codice degli appalti (d.lvo n. 163 del 2006) che le ha recepite (inapplicabile ratione temporis), non si oppone a che l’amministrazione richieda a pena di esclusione che le offerte presentate siano corredate da giustificazioni preventive anche in misura inferiore al 100%, purché sia garantita una effettiva fase di valutazione in contraddittorio, successivamente all’apertura delle buste.
2. Quando la lex specialis della gara preveda il sistema della c.d. giustificazioni preventive delle offerte, la procedura di verifica "a valle" deve essere attivata in ogni caso, non solo quando si abbiano dubbi e perplessità sull’attendibilità dell’offerta, ma anche quando i rilievi svolti dalla stazione appaltante riguardino i contenuti sostanziali della proposta negoziale, essendosi riscontrata la difformità della prestazione offerta rispetto a quella richiesta dal bando o dalla lettera di invito che avrebbe comportato l’inammissibilità dell’offerta medesima e non il giudizio di anomalia.
3. Qualora la lex specialis della gara preveda il sistema della c.d. giustificazioni preventive delle offerte, l’acquisizione preliminare di giustificazioni non può ovviamente concernere i chiarimenti e le precisazioni in merito all’affidabilità ed alla remuneratività della proposta contrattuale logicamente immaginabili solo in riscontro a puntuale e circoscritta richiesta dell’amministrazione.
4. Quando la lex specialis della gara preveda il sistema della c.d. giustificazioni preventive delle offerte, è da ritenere ammissibile l’integrazione delle giustificazioni originarie a mezzo di ulteriore produzione documentale, costituendo applicazione del principio comunitario del contraddittorio successivo, implica un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine, senza che la stazione appaltante possa dedurre il carattere nuovo ed ulteriore della documentazione rispetto a quella esibita in origine, con il limite, però, del divieto dello stravolgimento dell’offerta originaria, che non può trasformarsi, per il tramite delle seconde giustificazioni, in un quid sostanzialmente nuovo o diverso.
5. Il giudizio di anomalia di una offerta è illegittimo quando, dalla documentazione di gara prodotta, emerga la sistematica violazione, da parte della stazione appaltante della regola basilare del contraddittorio che deve sempre ispirare il confronto fra stazione appaltante ed impresa e risulti in particolare che buona parte delle mende addebitate in sede di giudizio finale di anomalia non sono state preventivamente contestate, sicché l’impresa interessata si è trovata nella impossibilità di fornire le pertinenti giustificazioni.
6. E’ sicuramente inammissibile la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione diretta della gara, sulla scorta delle argomentazioni recentemente sviluppate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
7. Non è possibile accogliere la domanda di risarcimento del danno proposta in relazione ad un provvedimento di esclusione di una offerta ritenuta illegittimamente anomala nel caso in cui il provvedimento di esclusione per anomalia venga annullato per vizi formali e procedimentali che consentano il riesercizio del potere da parte della stazione appaltante

Precedenti giurisprudenziali
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, SEZ. VI - Sentenza 27 novembre 2001 - Cause riunite C-285/99 tra Impresa Lombardini S.p.a. - Impresa Generale di Costruzioni e ANAS - Ente nazionale per le strade, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA, e C-286/99 tra Impresa Ing. Mantovani S.p.a. e ANAS - Ente nazionale per le strade, Ditta Paolo Bregoli. La sentenza si pronuncia sulla possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di richiedere a pena di esclusione che le offerte presentate siano corredate da giustificazioni preventive anche in misura inferiore al 100%. Lo stesso vale per Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554, sulla ammissibilità del sistema delle giustificazioni preventive, sulla necessità di una verifica in contraddittorio, sull’oggetto della verifica e sulla sindacabilità in s.g. del giudizio discrezionale tecnico espresso in merito dalla P.A.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8-3-2004, n. 1072, sulla funzione della giustificazioni preventive ex art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/1994 e sulla possibilità di chiedere ulteriori giustificazioni ove esse risultino incomplete.
TAR Piemonte, sez I - ordinanza 8 novembre 2008 n. 897, sulla illegittimità della clausola di un bando di gara che prevede l’esclusione nel caso di mancata allegazione della giustificazioni preventive.
Consiglio di Stato, A.p., 21 novembre 2008, n. 12, sull’inammissibilità della domanda di risarcimento danni in forma specifica, mediante aggiudicazione diretta della gara, quando sia stato stipulato il contratto di appalto, a causa della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle conseguenze sul contratto dell’annullamento dell’aggiudicazione

giovedì 6 novembre 2008

Consiglio di Stato – Adunanza plenaria - 30 luglio 2008, n. 9

Il caso
Una società impugna un provvedimento di aggiudicazione definitiva chiedendo oltre all’annullamento degli atti impugnati la condanna della p.a. al risarcimento del danno, qualora fosse venuta meno ogni chance di conseguire l’attività commessa.
Il tribunale amministrativo regionale adito ha accolto il ricorso e dichiarato inefficace il contratto stipulato medio tempore ed eseguito quasi nella sua integralità.
La sentenza del tribunale grado è stata quindi appellata.
La quinta sezione del Consiglio di Stato, dopo aver deciso alcune questioni e confermato l’annullamento dell’aggiudicazione del contratto, ha rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria Le seguenti questioni:
-l’effetto dell’annullamento del aggiudicazione sul contratto già stipulato;
-la determinazione del giudice competente a conoscere la suddetta questione.

Massime estratte dalla decisione
1. Nel vigente sistema non sussiste un’espressa previsione normativa di carattere generale sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti la fase dell’esecuzione del contratto d’appalto.
2. Pertanto, una volta ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, sussiste la giurisdizione civile quando si intenda fare accertare – con efficacia di giudicato – l’avvenuta caducazione del contratto d’appalto. Resta in tal modo estranea alla cognizione del giudice amministrativo la domanda di reintegrazione in forma specifica.
3. L’art. 244, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 (che ha sostituito, per l’abrogazione disposta dal successivo art. 256, l’art. 6, comma 1, della L. n. 205 del 2000), va interpretato nel senso che: a) la giurisdizione del giudice ordinario sussiste in ordine all’accertamento delle conseguenze provocate dalla sopravvenuta mancanza delle condizioni di legalità del vincolo contrattuale, essendo il criterio di riparto della giurisdizione basato unicamente sulla separazione imposta dall’art. 103, comma 1, Cost. tra il piano procedimentale del diritto pubblico e quello negoziale, retto interamente dal diritto privato; b) la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche quando si tratti di individuare, con statuizioni idonee a passare in giudicato, le conseguenze prodotte sul contratto dalla sentenza amministrativa di annullamento della aggiudicazione della gara.
4. Nel caso in cui, a seguito dell’annullamento in s.g. dell’aggiudicazione di una gara di appalto, l’Amministrazione non si conformi puntualmente ai principi contenuti nella sentenza oppure non constati le conseguenze giuridiche che da essa discendono, ovvero ancora nel caso di successiva sua inerzia, l’interessato può instaurare il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo - nell’esercizio della sua giurisdizione di merito - ben può sindacare in modo pieno e completo (e satisfattivo per il ricorrente) l’attività posta in essere dall’amministrazione o anche il suo comportamento omissivo, adottando tutte le misure (direttamente o per il tramite di un commissario) necessarie ed opportune per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e per consentire una corretta riedizione del potere amministrativo.
5. La sostituzione dell’aggiudicatario, quale “reintegrazione in forma specifica” del soggetto che ha ottenuto la statuizione di annullamento, appartiene, invero, agli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che rimangono comunque salvi dopo la pronuncia e manata di giudizio di legittimità.


Norme rilevanti
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 (in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 - Suppl. Ord. n. 107 - in vigore dal 1° luglio 2006) - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Art. 244 – Giurisdizione
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co. 7, legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co. 19, legge n. 537/1993)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.
3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115, nonchè quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall’art. 7, primo comma, della legge 21 luglio 2000)
Art. 33, primo comma, e secondo comma, lettera d
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
…omissis…
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
omissis

Art. 35, primo comma
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

Giurisprudenza in materia
Cassazione, sezioni unite, 28 dicembre 2007, n. 27169; Cassazione, sezioni unite, 23 aprile 2008, n. 10.443, sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle conseguenze dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto.
Tar Lombardia, Milano, I, 8 maggio 2008, n. 1380, sulla possibilità di fare rientrare il potere di pronunciarsi sulla domanda di annullamento (o comunque di dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto) nell’ambito delle questioni incidentali riguardanti diritti.
Consiglio di Stato, V, ordinanza 28-3-2008, n. 1328, con cui, dopo aver richiamato le precedenti ordinanze del C.G.A. e della Sez. IV, rimette all’Adunanza Plenaria diverse questioni compresa quella della giurisdizione e quella relativa alla individuazione degli effetti dell’annullamento in s.g. dell’aggiudicazione sul contratto di appalto stipulato nelle more del giudizio).

venerdì 11 luglio 2008

T.A.R. Puglia, Lecce, III, 19 febbraio 2008 n. 530

Il Caso
L’amministrazione aggiudicatrice di un appalto per il servizio di manutenzione degli impianti ascensori siti negli immobili sedi di uffici provinciali esclude dalla gara due imprese affermando l’esistenza di un collegamento societario vietato dall’art. 10, comma 1-bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (divieto ribadito dall’art. 34, secondo comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163).
L’esclusione viene impugnata da una delle imprese che chiede, tra l’altro, la reintegrazione in forma specifica.

Massime estratte dalla decisione
1. La reintegrazione in forma specifica in ambito amministrativo non coincide in pieno con l’istituto disciplinato dall’art. 2058 c.c.; ed in effetti la coincidenza si ha nelle vicende afferenti gli interessi legittimi cd. oppositivi, ed in particolare nei giudizi che hanno ad oggetto procedure ablatorie. In questi casi, alla pronuncia di annullamento dell’atto ablatorio il giudice puo` far seguire, ove ne sia richiesto e ove cio` sia possibile materialmente, la condanna della p.a. a reintegrare in forma specifica la posizione del ricorrente.
2. Nel caso degli interessi pretesivi, la reintegrazione in forma specifica deve essere vista come un ulteriore strumento di tutela dell’interesse del ricorrente, il quale puo` chiedere al giudice di pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita controverso. In questo senso, si puo` anche parlare di effetto conseguente alla sentenza di annullamento, volendo con cio` intendere che, laddove la decisione sulla domanda impugnatoria affronti tutti i profili, sia formali che sostanziali, della vicenda controversa, si esplica nella sua massima forza il cd. effetto conformativo della sentenza, con conseguente riconoscimento in capo al ricorrente del diritto a conseguire il bene della vita.
3. il D.Lgs. n. 80/1998 prima e la L. n. 205/2000 poi hanno attribuito al giudice amministrativo il potere (riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale - sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006) di attribuire al ricorrente vittorioso la reintegrazione in forma specifica. In materia di appalti, la reintegrazione in forma specifica
equivale alla declaratoria di spettanza dell’aggiudicazione e pertanto il giudice amministrativo, laddove ritenga accoglibile tale domanda, deve necessariamente pronunciarsi sul contratto stipulato nelle more, considerandolo privo di effetto

Norme rilevanti
Art. 2058 Articolo successivo (Risarcimento in forma specifica).
[I]. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile [ 184 comma 3] (1).
[II]. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore [ 194 trans.].
(1) V. art. 18 l. 8 luglio 1986, n.349.

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80 (in Suppl. ordinario n. 65 alla Gazz. Uff., 8 aprile, n. 82). - Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 35. (1)
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
omissis
(1) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034 (in Gazz. Uff., 13 dicembre, n. 314). - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Art. 7.
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 (1).
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.
Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso (2).
Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2) , 3) , 4) , 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.
(1) La Corte costituzionale , con sentenza 10 aprile 1987, n. 146 (in Gazz. Uff., 29 aprile 1987, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consente l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, commi 2-4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.
(2) Comma sostituito dall'articolo 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Note di dottrina e giurisprudenza
1. Il risarcimento in forma specifica nel diritto civile
Oggi, dottrina e giurisprudenza prevalenti sono concordi nell’affermare che la reintegrazione in forma specifica e` semplicemente una species del genus risarcimento ed una modalita` di attuazione di esso.
La reintegrazione in forma specifica come rimedio risarcitorio, e` ammissibile solo se espressamente richiesta dalla parte danneggiata e solo laddove sia possibile e non si presenti come eccessivamente onerosa per il debitore (1); essa ha come finalita` il ripristino non soltanto dello status quo ante, ossia la situazione esistente prima della produzione del danno, bensı` mira alla ricostruzione della situazione che si sarebbe verificata qualora il danno non fosse stato prodotto, necessitando quindi di una valutazione ipotetica e dinamica della situazione che dovra` delinearsi a seguito della condanna risarcitoria (2).

(1) In giurisprudenza, in generale, sul concetto di eccessiva onerosita`, v. le sentenze Cass., sez. III, 4 marzo 1998, n. 2402, in Foro It., 1998, I, 1438; Cass., sez. II, 26 gennaio 2004, n. 1330, in Resp. Civ. Prev., 2004, 476 e Cass., 22 maggio 2003, n. 8052, in Giust. Civ. Mass., 2003, 5.
(2) Sul punto si veda la sentenza Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2004, n. 1280.

2. La reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo
La dottrina e la giurisprudenza amministrative hanno elaborato diverse teorie sulla natura e la qualificazione dell’istituto della reintegrazione in forma specifica:

A. la reintegrazione in forma specifica va collocata nell’ambito dell’annullamento dell’atto amministrativo e nel conseguente obbligo conformativo che grava sulla P.A., in quanto l’annullamento dell’atto ed il suo rinnovo costituiscono di per sé una forma di risarcimento in forma specifica (1).
Il rimedio in esame, secondo il suddetto orientamento dominante, costituisce un’ipotesi speciale, alternativa al risarcimento per equivalente e prioritaria rispetto ad esso, in quanto tendente a conseguire le medesime utilita` garantite dalla legge o dal contratto tramite il ripristino dello status quo ante: cio` si realizza, in sostanza, nel conseguimento di una situazione del tutto analoga, nella sua integrita` e specificita`, a quella che si sarebbe dovuta verificare se l’atto amministrativo illegittimo non fosse mai stato emesso (2).

(1) Si vedano, in proposito, le sentenze Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2001, n. 6281, in Riv. Corte Conti, 2001, 6, 226; Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 157, in Foro Amm. CdS, 2002, 155; Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338, in Giur It., 2002, 2168;
(2) Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2002, n. 1373, in Foro Amm., 2002, 669; T.A.R. Catania, sez. I, 23 giugno 1999, n. 804, in Urbanistica e Appalti, 2000, 304; T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 13 febbraio 2003, n. 962.

B. la reintegrazione in forma specifica svolge lo stesso ruolo identico e alternativo a quello svolto dal giudizio di ottemperanza (3)
(3) Sul punto, si vedano le sentenze Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2001, n. 3169, in Studium Iuris, 2002, 108; Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, in Studium Iuris, 2002, 112; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 ottobre 2001, n. 4485, in Dir. & Form., 2001, 1004 (s.m.).

C. orientamento di stampo civilistico, che si articola in due varianti:
a) la reintegrazione in forma specifica è intesa come un istituto speciale del diritto processuale amministrativo, che richiama il contenuto dell’art. 2058 c.c. ma al contempo ne diverge per presupposti, limiti e poteri conferiti al giudice amministrativo;
b) la seconda variante afferma, invece, la perfetta equiparabilita` tra l’istituto civilistico e quello introdotto nel diritto amministrativo (4).
Nell’ambito dell’orientamento civilistico si pone la questione della possibilità concreta, in senso materiale e giuridico, della reintegrazione in forma specifica.
Nell’ipotesi dell’intervenuta stipulazione del contratto, la giurisprudenza si è espressa in diversi modi: alcune decisioni ammettono comunque la reintegrazione in forma specifica, altre la escludono (5)
La sentenza oggetto di commento, in particolare, risolve il problema in modo affermativo, dopo avere dichiarato il contratto “caducato”.
Tale orientamento è in contrasto con quanto stabilito di recente dalla Corte di Cassazione (6), secondo cui il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla sorte del contratto concluso in virtu` di un’aggiudicazione poi annullata, poiche´ dal momento della stipula in avanti si verte in materia di diritti soggettivi e la questione va decisa dal giudice ordinario; il Collegio pugliese si discosta da tale impostazione richiamando le modifiche legislative apportate dal D.Lgs. n. 80/98 e dalla L. n. 205/00, relative al potere del giudice amministrativo di attribuire al ricorrente vittorioso la reintegrazione in forma specifica.
Il T.A.R. Puglia, in conclusione, pare abbia aderito alla teoria secondo la quale la reintegrazione in forma specifica «amministrativa» si basa, sı`, sul modello civilistico, ma va adattata alle peculiarita` del settore pubblico.
Piu` precisamente, la sentenza in esame pone l’accento sulla distinzione tra interessi legittimi oppositivi e pretensivi, prevedendo per i primi un’automatica possibilita` per il giudice amministrativo di far seguire alla pronuncia di annullamento dell’atto ablatorio (nel caso di specie, un provvedimento di esclusione) la condanna della p.a. a reintegrare in forma specifica la posizione del ricorrente, mentre per i secondi tale facolta` e` subordinata al fatto che la decisione sulla domanda impugnatoria affronti tutti i profili, sia formali che sostanziali, della vicenda controversa.

(4) Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338, in Giur. It., 2002, 2168; Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2003, n. 1716, in Foro Amm. CdS, 2003, 1346 (s.m.) e Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2004, n. 1280, in Dir. & Form., 2004, 873.
(5) ammettono la reintegrazione in forma specifica T.A.R. Veneto, I, 24 giugno 2005 n. 2654; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 4 maggio 2004 n. 2775 e Consiglio di Stato, IV, 27 ottobre 2003 n. 6666; escludono tale forma di risarcimento T.A.R. Piemonte, II; 22 maggio 2007 n. 2219; T.A.R. Lazio, Roma, III, 13 febbraio 2003 n. 962 e T.A.R. Lombardia, Milano, I, 23 dicembre 1999 n. 5049.
(6) Con la sentenza Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27169, in Giust. Civ. Mass., 2007, 12.