Il caso
La Provincia di Mantova, con delibera di giunta 30.4.1999 n. 119, approva il progetto esecutivo della circonvallazione di Medole, ne dichiara la pubblica utilità e fissa il termine di cinque anni, decorrenti dalla data della delibera, per concludere i lavori ed il procedimento di espropriazione.
I successivi decreti di occupazione di urgenza vengono impugnati da alcuni privati ed uno di questi impugna altresì il decreto di esproprio del 17.01.2005, emesso oltre il di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità,
Il Tar, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva dichiara improcedibile il ricorso inerente i decreti di occupazione d’urgenza vista l’irreversibile trasformazione dei suoli, dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione sul risarcimento del danno e annulla il decreto di esproprio.
La provincia di Mantova impugna la sentenza Tar ed il privato che aveva impugnato anche il decreto di esproprio resiste impugnando anche in via incidentale.
A questo punto la sesta sezione del Consiglio di Stato, rigettato il motivo di impugnazione sollevato dalla P.A. inerente la permanente efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, rimette all’Adunanza Plenaria l’esame degli altri motivi di appello tra cui quello attinente la giurisdizione, che si pone quando il decreto d'espropriazione è pronunciato una volta scaduta l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
L’Adunanza Plenaria, con sentenza 22 ottobre 2007 n. 12, afferma la giurisdizione del giudice amministrativo e sebbene non pertinente con la fattispecie sotto il suo esame discute altresì sulla questione della c.d. pregiudizialità amministrativa, affermando che lo stesso giudice amministrativo non può impartire tutela risarcitoria per gli interessi legittimi se non in presenza di una pronuncia di annullamento dell'atto lesivo.
Il privato, temendo sulla base di quest’ultima considerazione riflessi negativi sulla domanda di risarcimento del danno pendente avanti al Tar, impugna la decisone dell’Adunanza Plenaria davanti alla Corte di Cassazione.
La Provincia di Mantova, con delibera di giunta 30.4.1999 n. 119, approva il progetto esecutivo della circonvallazione di Medole, ne dichiara la pubblica utilità e fissa il termine di cinque anni, decorrenti dalla data della delibera, per concludere i lavori ed il procedimento di espropriazione.
I successivi decreti di occupazione di urgenza vengono impugnati da alcuni privati ed uno di questi impugna altresì il decreto di esproprio del 17.01.2005, emesso oltre il di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità,
Il Tar, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva dichiara improcedibile il ricorso inerente i decreti di occupazione d’urgenza vista l’irreversibile trasformazione dei suoli, dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione sul risarcimento del danno e annulla il decreto di esproprio.
La provincia di Mantova impugna la sentenza Tar ed il privato che aveva impugnato anche il decreto di esproprio resiste impugnando anche in via incidentale.
A questo punto la sesta sezione del Consiglio di Stato, rigettato il motivo di impugnazione sollevato dalla P.A. inerente la permanente efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, rimette all’Adunanza Plenaria l’esame degli altri motivi di appello tra cui quello attinente la giurisdizione, che si pone quando il decreto d'espropriazione è pronunciato una volta scaduta l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
L’Adunanza Plenaria, con sentenza 22 ottobre 2007 n. 12, afferma la giurisdizione del giudice amministrativo e sebbene non pertinente con la fattispecie sotto il suo esame discute altresì sulla questione della c.d. pregiudizialità amministrativa, affermando che lo stesso giudice amministrativo non può impartire tutela risarcitoria per gli interessi legittimi se non in presenza di una pronuncia di annullamento dell'atto lesivo.
Il privato, temendo sulla base di quest’ultima considerazione riflessi negativi sulla domanda di risarcimento del danno pendente avanti al Tar, impugna la decisone dell’Adunanza Plenaria davanti alla Corte di Cassazione.
Massime tratte dalla decisione
Proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento.
Altre decisioni rilevanti
Le Sezioni Unite confermano l’orientamento già espresso nelle ordinanze 13 giungo 2006 n. 13659 e n. 13660, e 15 giugno 20006 n. 13911 secondo cui: " Tutela risarcitoria autonoma significa tutela che spetta alla parte per il fatto che la situazione soggettiva è stata sacrificata da un potere esercitato in modo illegittimo e la domanda con cui questa tutela è chiesta richiede al giudice di accertare l'illegittimità di tale agire. Questo accertamento non può perciò risultare precluso dalla inoppugnabilità del provvedimento né il diritto al risarcimento può essere per sé disconosciuto da ciò che invece concorre a determinare il danno, ovvero la regolazione che il rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e che la pubblica amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità. Dunque il rifiuto della tutela risarcitoria autonoma, motivato sotto gli aspetti indicati, si rivelerà sindacabile attraverso il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione".
Sempre in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. un. 8 aprile 2008 n. 9040 e nell’ambito della giurisdizione amministrativa, sebbene in modo piuttosto isolato, anche Consiglio di Stato, sez. V, 31 maggio 2007 n. 2822.
Sulla necessità della previa impugnazione e conseguente annullamento dell’atto amministrativo cfr. ad esempio Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2008 n. 2967, Consiglio di Stato, sez V, 27 maggio 2008 n. 2515, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2007 n. 12 e Consiglio di Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003 n. 4.
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