Il Caso
Un comune dichiara l’inagibilità di un parco acquatico, dopo avere riscontrato la mancanza del certificato di agibilità per il blocco servizi ubicato al di sotto di una piscina e la presenza di una serie di opere abusive.
Sulla base di tali circostanze, il comune ordinava anche la sospensione delle autorizzazioni relativa alle piscine natatorie e all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli atti del comune vengono impugnati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.
Massime estratte dalla decisione
1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’autorità procedente, anche qualora eserciti un potere di natura ampiamente discrezionale, nell’emanare il provvedimento, per quanto attiene al suo contenuto intrinseco, è sempre vincolata al rispetto dei principi di utilità e di congruità del mezzo prescelto con riferimento allo scopo dichiarato, nonché ai principi di proporzionalità e coerenza tra le circostanze di fatto e il contenuto dell'atto e a quello del minor sacrificio possibile per i privati destinatari del provvedimento idoneo ad incidere negativamente sulla loro sfera giuridica (cfr. Cons. Stato, 23.8.2000, n. 4568).
2. La proporzionalità dell’azione amministrativa è comprovata da idonea istruttoria, supportata da adeguati ed idonei pareri di organi tecnici, che dimostrino la ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco.
Giurisprudenza rilevante
Consiglio di Stato, V, 14 aprile 2006, n. 2087, nella cui motivazione si legge: “il principio di proporzionalità, di cui si fa applicazione, maggiormente, in materia di limitazione al diritto di proprietà, di attività di autotutela, di ordinanze di necessità ed urgenza, di irrogazione di sanzioni e, appunto, di tutela ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1195), è principio generale dell’ordinamento ed implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti. Esso si risolve, in sostanza, nell'affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2000, n. 1885)”.
Consiglio di Stato, V, 28 giugno 2004 n. 4767, nella cui motivazione si legge: “la possibilità di adottare, per le situazioni connotate dalla straordinarietà e dall’urgenza, provvedimenti diversi dai normali rimedi previsti dall’ordinamento non è senza limiti, posto che la contingibilità, caratteristica fondamentale del suddetto potere innominato, deve comunque coniugarsi con la proporzionalità, di guisa che all’autorità amministrativa procedente è sicuramente preclusa la facoltà di discostarsi dalle regole che altrimenti presidierebbero il suo doveroso modus procedendi in tutti i casi in cui ciò non risulti ragionevolmente necessario in relazione alla natura dei provvedimenti da adottare, né giustificato alla stregua di tutte le contingenze della vicenda concreta”.
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