TAR Campania, Napoli, VI,7 novembre 2008 n. 19286
Il caso
Un comune ha rigettato la domanda di condono ex lege n. 724/1994, avanzata in ordine ad un manufatto abusivo che, essendo privo della tamponatura esterna, non poteva considerarsi ultimato alla data del 31 dicembre 1993.
Massime estratte dalla decisione
1. Ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, non è sanabile l’opera abusiva nel caso di realizzazione delle strutture portanti orizzontali e verticali, ma prive di tamponature perimetrali, atteso che l’opera stessa, per essere ammessa a sanatoria, deve essere già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature, in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna. E’ pertanto legittimo il provvedimento di diniego di rilascio della concessione in sanatoria richiesta ex legge n. 724/1994 per un’opera edilizia che, essendo priva della tamponatura esterna, non poteva considerarsi ultimata alla data del 31 dicembre 1993.
Precedenti giurisprudenziali rilevanti
Consiglio di Stato, V, 18 novembre 2004 n. 7547, secondo cui la realizzazione delle sole strutture portanti, orizzontali e verticali, non dotate di tamponature non è idonea a configurare l’ultimazione delle opere ex art. 31, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47. In questa situazione è pertanto legittimo il diniego di rilascio di concessione in sanatoria, chiesta ex art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Consiglio di Stato, VI, 27 giugno 2008 n. 3284, secondo cui ai fini dell’applicazione delle norme sul condono edilizio, per edificio ultimato si intende quello completo almeno al rustico, ossia quello mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensivo delle tamponature esterne, che realizzino in concreto i volumi rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili.
Il caso
Un comune ha rigettato la domanda di condono ex lege n. 724/1994, avanzata in ordine ad un manufatto abusivo che, essendo privo della tamponatura esterna, non poteva considerarsi ultimato alla data del 31 dicembre 1993.
Massime estratte dalla decisione
1. Ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, non è sanabile l’opera abusiva nel caso di realizzazione delle strutture portanti orizzontali e verticali, ma prive di tamponature perimetrali, atteso che l’opera stessa, per essere ammessa a sanatoria, deve essere già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature, in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna. E’ pertanto legittimo il provvedimento di diniego di rilascio della concessione in sanatoria richiesta ex legge n. 724/1994 per un’opera edilizia che, essendo priva della tamponatura esterna, non poteva considerarsi ultimata alla data del 31 dicembre 1993.
Precedenti giurisprudenziali rilevanti
Consiglio di Stato, V, 18 novembre 2004 n. 7547, secondo cui la realizzazione delle sole strutture portanti, orizzontali e verticali, non dotate di tamponature non è idonea a configurare l’ultimazione delle opere ex art. 31, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47. In questa situazione è pertanto legittimo il diniego di rilascio di concessione in sanatoria, chiesta ex art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Consiglio di Stato, VI, 27 giugno 2008 n. 3284, secondo cui ai fini dell’applicazione delle norme sul condono edilizio, per edificio ultimato si intende quello completo almeno al rustico, ossia quello mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensivo delle tamponature esterne, che realizzino in concreto i volumi rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili.
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