mercoledì 12 novembre 2008

Il caso
Un comune chiedeva la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 Cod. civ. per ottenere il trasferimento in proprietà delle aree e delle opere indicate in una convenzione di lottizzazione. Nel giudizio interveniva la detentrice qualificata del compendio immobiliare.
Il Tar adito disponeva il trasferimento al patrimonio indisponibile dei beni richiesti. Il comune, tuttavia, esperiva infruttuosamente il tentativo di esecuzione nelle forme del codice di procedura civile in quanto il tribunale ordinario accoglieva l’opposizione all’esecuzione proposta dalla detentrice qualificata.
Il comune, allora, si rivolgeva di nuovo al Tar chiedendo l’esecuzione della sentenza ai sensi dell’art. 10 della legge 205/2000.
Il giudice di primo grado respingeva ricorso nel merito assumendo la proponibilità dell’azione per l’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. esclusivamente per le sentenze di condanna (le uniche idonee a costituire titolo esecutivo) e che, in ogni caso, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha trasferito la proprietà del compendio immobiliare e nulla ha disposto in merito al possesso e alla detenzione dei beni.
Il comune ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta pronuncia.


Massime tratte dalla decisione
Il giudizio di esecuzione del giudicato può esperirsi esclusivamente nei confronti di soggetti tenuti in forza della pronuncia giudiziale al compimento di attività implicante esercizio di potestà pubbliche; ed invero, è lo stesso disposto normativo che attribuisce al giudice amministrativo la "competenza" in materia (artt. 27 R.D. n. 1054/1924 e 37 L. 1034/1971) a correlare testualmente "l’obbligo di conformarsi" alla "autorità amministrativa", sì che resta comunque preclusa una interpretazione in senso evolutivo riferita alla parità delle parti del giudizio nel quadro, anche, del giusto processo, che non consente ex se (id est, in difetto di un intervento legislativo) il superamento dell’inequivoca disciplina prevista in materia. E’ pertanto inammissibile un ricorso per esecuzione del giudicato proposto da un Comune nei confronti di una società privata allo scopo di ottenere il trasferimento al patrimonio indisponibile di aree ed opere indicate in una convenzione di lottizzazione.

Norme rilevanti
REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1054 (in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 158). - Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (1).

(1) Il regolamento di esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 21 aprile 1942, n. 444.
Art. 27
…omissis…
4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034 (in Gazz. Uff., 13 dicembre, n. 314). - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1).
(1) Per il regolamento di esecuzione della presente legge, vedi il D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214.
Art. 37
I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere lo adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.
La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Precedenti giurisprudenziali
Consiglio Stato , sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 231, secondo cui la veste di concessionaria al fine di realizzare opere pubbliche non appare sufficiente a far ricondurre la detta società alla figura della « autorità amministrativa », per l'adempimento dei cui obblighi (derivati dal giudicato) è esperibile il rimedio esecutivo previsto dall'art. 27 n. 4, r.d. n. 1054 del 1924. In altri termini, il « soggetto realizzatore », proprio perché, ai fini espropriativi, risulta solo il beneficiario di poteri autoritativi esercitati integralmente da enti pubblici territoriali, risulta privo della titolarità, anche puntuale ed episodica, di funzioni amministrative di cui gli espropriati siano soggetti incisi, con la conseguenza che il soggetto privato in questione non può neppure configurarsi come « esercente privato di funzione pubblica » o comunque come soggetto titolare ope legis di momenti di azione pubblicistica nella procedura espropriativa, escludendosi ogni possibile suo coinvolgimento nel giudizio di ottemperanza. Ne discende che sulla domanda volta alla restituzione di beni detenuti da un soggetto privato, non qualificabile neppure come esercente una pubblica funzione in virtù di una previsione legale sussiste, in via virtuale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, versandosi in un'ipotesi estranea all'alveo cognitorio dell'art. 27 n. 4, r.d. n. 1054 del 1924 e rientrante nella sfera di giurisdizione ordinaria.
Consiglio Stato , sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5624, che afferma il principio secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile, nei confronti di un soggetto privato, solo quando questi sia tenuto, in forza del giudicato, a compiere un'attività che comporti l'esercizio di potestà pubbliche; di conseguenza non è ammesso per ottenere, nei confronti di un privato, il versamento di un'indennità di esproprio da lui dovuta.

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