mercoledì 5 novembre 2008

Consiglio di Stato, V, 28 ottobre 2008 n. 5372

Il Caso

Un comune ha bandito una gara per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di assistenza ai minori diversamente abili degli asili nido comunali e delle scuole d’infanzia, dei servizi di prescuola e assistenza al trasporto scolastico, del servizio di assistenza domiciliare ai minori per il periodo 2006-2009.
Una delle cooperative partecipanti è stata esclusa dalla gara per irregolarità della documentazione.
In seguito alla proposizione di ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale avverso l’esclusione, la commissione di gara ha riammesso alla procedura la cooperativa insieme ad altra partecipante in precedenza anch’essa esclusa, al fine di valutarne le offerte.
La commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle offerte delle sole concorrenti riammesse alla gara, tenendo ferme le valutazioni già effettuate sulle offerte delle altre imprese, in precedenza già rese note.
La valutazione delle offerte delle concorrenti riammesse non ha modificato l’individuazione della offerta più vantaggiosa e la gara è stata aggiudicata alla Cooperativa che già in precedenza era risultata vincitrice.
L’aggiudicazione viene impugnata ed il Tar, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento, ritenendo che la commissione di gara non avrebbe dovuto procedere alla valutazione delle sole offerte delle concorrenti riammesse perché il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seguito nella specie, implica valutazioni discrezionali che non potevano essere compiute in conformità ai principi della trasparenza e della par condicio tra le partecipanti a causa della conoscenza dei punteggi già attribuiti alle altre partecipanti.
La sentenza è stata appellata.

Massime estratte dalla decisione
1. Nel caso in cui sia stata riammessa in gara una offerta esclusa e l'aggiudicazione sia effettuata in base a criteri oggettivi e vincolati, non occorre procedere alla ripetizione dell’intera procedura di gara, ma è sufficiente rinnovare la fase di valutazione delle offerte.
2. Nel caso in cui sia stata riammessa in gara una offerta esclusa e l'aggiudicazione debba essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara può legittimamente valutare l’offerta esclusa senza ripetere l’intera procedura di gara, quando già in precedenza sono stati fissati e utilizzati rigidi criteri di giudizio.
3. Posto che le offerte tecniche delle diverse concorrenti non vengono mai valutate contestualmente, in quanto l’esame dell’offerta dell’una precede sempre l’esame delle offerte delle concorrenti successive, non è possibile dolersi di una pretesa penalizzazione derivante dal fatto che un’offerta sia stata esaminata precedentemente.
4. Il principio di continuità della procedura di gara ha carattere meramente tendenziale, ed è pertanto suscettibile di deroga laddove esistano circostanze oggettive, non necessariamente richiamate nei verbali, che impongano, proprio per il rispetto dei principi di buon andamento e "par condicio", una ponderata attività di valutazione in relazione alla complessità dell'oggetto di gara e ai requisiti richiesti.
5. Il principio di segretezza delle offerte non assume un valore di assoluta inderogabilità, in quanto è necessario che esso sia coordinato con altri principi operanti nell’ordinamento, come quello della conservazione dei valori giuridici. Ne consegue che quando le offerte sono cristallizzate e non possono essere modificate, ben è possibile apprezzarle in tempi diversi senza violare la par condicio che è il valore protetto dalla segretezza delle offerte medesime.

Precedenti rilevanti
Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892; 21 gennaio 2002, n. 340
, sulla necessità di rinnovare l’intero procedimento di gara, a partire dalla stessa fase della presentazione delle offerte, quando l’aggiudicazione avvenga sulla base di apprezzamenti discrezionali, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4657, Consiglio di Stato, IV, 5 ottobre 2005, n. 5360, sul carattere meramente tendenziale del principio di continuità della procedura di gara

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