Il Caso
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, in accoglimento di un ricorso aveva condannato la Regione Lombardia ed una società di smaltimento rifiuti al risarcimento dei danni conseguenti all’esercizio dell’attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi svolta senza il previo esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale –VIA in impianto sito nei pressi dell’abitazione della danneggiata, in seguito al rinnovo quinquennale dell’autorizzazione originaria..
Massime estratte dalla decisione
1. In tema di responsabilità dell’amministrazione per attività provvedimentali illegittima e con riguardo all’elemento soggettivo della colpa, va esclusa l’applicabilità dei principi concernenti la responsabilità contrattuale per inadempimento in ordine alla presunzione relativa di colpa e la ascrizione all’amministrazione dell’onere di dimostrare la propria incolpevolezza.
2. la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione conseguente all’annullamento giurisdizionale di provvedimenti illegittimi deve essere inserita nel sistema dell’accertamento dell’illecito extra contrattuale delineato dagli artt. 2043 ss. c.c.
3. dal punto di vista probatorio, il privato può limitarsi a fornire al giudice elementi indiziari quali la gravità della violazione (come presunzione semplice di colpa e non già come criterio di valutazione assoluto), il carattere vincolato dell’azione amministrativa giudicata, l’univocità della normativa di riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento. Per contro, l’amministrazione può allegare elementi, anch’essi indiziari, rientranti nello schema dell’errore scusabile, spettando poi al giudice apprezzarne e valutarne liberamente l’idoneità a comprovare quanto escludere la colpevolezza dell’amministrazione stessa, senza che possa considerarsi valida l’equazione “illegittimità dell’atto-colpa dell’apparato pubblico”.
4. La responsabilità della pubblica amministrazione va riconosciuta quando la violazione risulti grave e commessa nell’ambito di circostanze di fatto e di riferimenti normativi giuridici tali da rivelare negligenza ed imperizia nell’assunzione del provvedimento illegittimo; e di contro va esclusa quando l’indagine presupposta riveli la sussistenza degli estremi dell’errore scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti giurisprudenziali o di complessità della situazione di fatto.
Precedenti rilevanti
Consiglio di Stato, V, 20 marzo 2007, n. 1346, sul presupposto della colpa della P.A. necessario per accordare il risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi e sull’onere della dimostrazione del danno gravante sul ricorrente.
Consiglio di Stato, VI, 17 luglio 2008, n. 3602, sulla ripartizione in materia degli oneri probatori ai fini della dimostrazione del necessario presupposto della colpa della P.A.
Consiglio di Stato, IV, 10 agosto 2004, n. 5500, sui criteri per determinare il presupposto della colpa necessario per il risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi, sulla possibilità di fare riferimento a criteri presuntivi nel caso di lesione di interessi pretensivi e sulle modalità di quantificazione dell’ammontare del risarcimento.
Nessun commento:
Posta un commento