TAR PUGLIA - BARI, SEZ. I - sentenza 3 luglio 2008 n. 1612
Il caso
Con ricorso al Tar Puglia, un privato cittadino ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. resistente in ordine ad un’istanza presentata in data 17.1.2008, tesa a sollecitare i poteri di autotutela e sanzionatori del Comune di Valenzano in ordine ad un permesso di costruire rilasciato alle proprietarie di un immobile confinante
Più precisamente la stessa lamenta:
a) talune presunte illegittimità del permesso stesso e della relativa variante;
b) talune presunte difformità dell’opera rispetto al titolo abilitativo;
c) l’intervenuta scadenza del termine di ultimazione dei lavori.
Considerata l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha intimato la stessa a voler provvedere, da un lato, all’annullamento in autotutela del permesso rilasciato e all’esercizio dei doverosi poteri di vigilanza sul patrimonio edilizio; dall’altro, medio tempore, alla sospensione immediata dei lavori. Tutto questo in considerazione della natura vincolata dell’attività sollecitata.
Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la ricorrente ha dunque proposto il gravame in epigrafe.
Massime tratte dalla decisione
1. E’ principio generale che sull’istanza di riesame di una situazione inoppugnabile non possa formarsi il silenzio-rifiuto; è pertanto inammissibile un ricorso avverso il silenzio-rifiuto che si è formato su di una istanza presentata dal proprietario frontista con la quale si invita il Comune a annullare d’ufficio una autorizzazione edilizia asseritamente illegittima, ma non impugnata nei termini. Non sussiste infatti un obbligo dell’Amministrazione, sebbene sollecitata da un interessato, di provvedere al riesame di un atto non impugnato tempestivamente, considerato che un obbligo siffatto inficerebbe le ragioni di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza dell’azione amministrativa.
2. Quando l’Amministrazione ometta di adottare, secondo i suoi doveri di ufficio, i necessari provvedimenti ripristinatori dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse in relazione ad opere abusive, ovvero li ritardi senza giustificazione, il terzo interessato -ed in particolare il proprietario limitrofo, in quanto tale sempre titolare di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona- oltre a poter proporre azioni civili di demolizione o, alternativamente, azioni risarcitorie, è al tempo stesso legittimato ad impugnare la mancata adozione di misure ripristinatorie e, quindi, a far valere l’inerzia formalizzata degli organi comunali (in virtù di tale principio nella specie è stato ritenuto ammissibile un ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi su di una istanza con la quale il proprietario frontista aveva denunziato in modo circostanziato l’abusività delle opere per essere state le stesse realizzate in modo parzialmente difforme rispetto al titolo abilitativo).
Norme rilevanti
LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034 (in Gazz. Uff., 13 dicembre, n. 314). - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Art. 21.
Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento...
Art. 21-bis.
1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.
2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2.
Altre decisioni rilevanti
CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, 20-7-2006, n. 4609, sulla legittimazione del proprietario confinante con un immobile abusivo ad impugnare il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze con le quali il medesimo ha invitato il Comune a definire i procedimenti di condono edilizio relativi a dette opere abusive.
Nello stesso senso:
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, 19-2-2004, n. 677; CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, 7-11-2003, n. 7132; CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, 14-2-2003, n. 808; di recente TAR LAZIO - LATINA SEZ. I, 14-5-2008, n. 572.
mercoledì 9 luglio 2008
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