martedì 8 luglio 2008

TAR Campania, Napoli, VIII, 26 giugno 2008 n. 6271

Il Caso
Un cittadino del Comune di Aversa ottiene il rilascio di una concessione edilizia per la trasformazione ed il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato. Il Comune imponeva il versamento del contributo per spese di urbanizzazione e per costo di costruzione.
Ritenuto successivamente che nulla era dovuto al Comune a tale titolo, veniva proposto ricorso al Ta.r..

Massime estratte dalla decisione
1. la cognizione delle controversie attinenti la spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione spettava alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 16, applicabile nella specie ratione temporis, trattandosi di causa iniziata nel 1988. Successivamente, l'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, è stato abrogato dall'art. 136, II comma lett. c, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con decorrenza 30 giugno 2003 (termine così prorogato dall'art. 2 del D.L. n. 122/2002, convertito nella legge n. 185/2002), e l'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000 e dalla nota decisione n. 204/2004 della Corte costituzionale, ha attribuito la giurisdizione esclusiva al Giudice amministrativo sulle "controversie aventi ad oggetto gli atti (ed) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparate in materia urbanistica ed edilizia".
2. Il contributo per gli oneri di urbanizzazione ha funzione sostitutiva delle opere di urbanizzazione e quindi assolve alla funzione di ridistribuire i costi sociali delle relative opere, facendole gravare sui soggetti che ne usufruiscono; sicché, in presenza di interventi edilizi modificativi di una struttura esistente, l’obbligo di corresponsione degli oneri sorge ogni qual volta l’intervento sia idoneo a determinare un aggravamento del carico urbanistico.
3. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso nell’ambito di una medesima categoria omogenea, il mero riferimento all’appartenenza della destinazione alla medesima categoria urbanistica non implica automaticamente la non spettanza degli oneri, dovendosi altresì accertare che non vi sia stato contestualmente un aggravio del carico urbanistico (1).
4. Anche le ipotesi di mera modifica di destinazione d’uso di tipo c.d. funzionale (e cioè senza l'esecuzione di opere edilizie), come anche quelle realizzate in assenza di preventivo titolo abilitativo, possono restare assoggettate al pagamento degli oneri di urbanizzazione, ogni qual volta la rilevanza del mutamento sia stata qualificata da un aggravio di carico urbanistico. Considerazioni analoghe valgono per ciò che concerne la spettanza e la quantificazione del costo di costruzione in relazione ad interventi edilizi modificativi di un fabbricato esistente, posto che, in caso di interventi modificativi di immobili già in precedenza assentiti, l’importo relativo va quantificato in relazione alle opere aggiuntive rispetto al progetto già assentito, e sulla base dei coefficienti vigenti al tempo del rilascio della concessione.
5. L’aumento di unità immobiliari, come anche l’aumento dei vani abitabili, nonché la divisione ed il frazionamento di un immobile, anche a superficie utile invariata, comportano un aumento del carico urbanistico in relazione alla maggiore dotazione di servizi che l’opera assentita determina nell’area in cui viene realizzata, sicché essi richiedono il rilascio della concessione edilizia a titolo oneroso con riliquidazione degli oneri concessori (2).
6. E’ legittimo il provvedimento con il quale si chiede il conguaglio degli oneri di urbanizzazione, a seguito del rilascio di una concessione edilizia per lavori di cambio di destinazione d’uso di un fabbricato (nella specie adibito in origine a negozi, e che era stato poi destinato ad attività bancaria) che hanno comportato la esecuzione di un intervento edilizio che ha radicalmente mutato la conformazione originaria del fabbricato, posto che i piani primo, secondo e terzo, originariamente destinati ad area espositiva e costituiti da un unico ampio locale sono stati suddivisi in più unità immobiliari ciascuna dotata di servizi e quindi autonomamente utilizzabili. In presenza di una trasformazione così radicale non può porsi in dubbio l’incidenza delle opere realizzate attraverso la concessione edilizia sia in termini di maggior carico urbanistico sia in termini edilizi, a nulla rilevando in proposito che il cambio di destinazione sia avvenuto all’interno della medesima categoria omogenea di destinazione (nella specie, "commerciale-direzionale"), come prevista dall’art. 10 della legge n. 10/1997.
(1) Cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 14 novembre 2007, n. 11213; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 10 ottobre 2006, n.10237.
(2) Cfr Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2004, n.2611; Sez. V, 13 aprile 2000, n. 2208; Sez. V, 2 novembre 1998 n. 1557; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, 2 novembre 1999, n. 540.

Norme rilevanti
Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (in Gazz. Uff., 29 gennaio, n. 27). - Norme per la edificabilità dei suoli
Art. 16 Tutela giurisdizionale.

[I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'art. 27, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.] (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80 (in Suppl. ordinario n. 65 alla Gazz. Uff., 8 aprile, n. 82).
Art. 34

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia (1) (2).
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio (2).
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (3).
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 281 ha dichiarato l'illeggittimità del presente comma nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
(3) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Precedenti rilevanti
TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. I, sentenza 28-3-2006, n. 1560
(sulla necessità di pagare il conguaglio degli oneri di urbanizzazione nel caso di mutamento di destinazione d’uso che comporti un maggior carico urbanistico; fattispecie di trasformazione di un albergo in edificio residenziale).
TAR MARCHE, SEZ. I, sentenza 17-3-2006, n. 92, (sulla legittimità del provvedimento che subordina il rilascio di un permesso di costruire al pagamento degli oneri di urbanizzazione nel caso di ristrutturazione di un fabbricato che comporta il suo mutamento di destinazione da agricola a residenziale).
TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS, sentenza 17-5-2005, n. 3844 (sulla necessità di corrispondere l’importo degli oneri di urbanizzazione nel caso di mutamento di destinazione senza opere edilizie che comunque comporti un maggior carico urbanistico - fattispecie relativa a domanda di condono per la trasformazione di un magazzino in un negozio).

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