mercoledì 30 luglio 2008

Consiglio di Stato, VI, sentenza 17 luglio 2008 n. 3592

Il Caso
Una società impugna la sentenza con la quale il TAR aveva accolto la domanda di risarcimento del danni, pur dichiarando improcedibile il contestuale ricorso rivolto avverso il silenzio-rifiuto, per effetto di un provvedimento sopravvenuto in corso di causa

Massime tratte dalla decisione
1. In forza del principio della c.d. pregiudizialità amministrativa, deve escludersi che possa essere introdotta, davanti al giudice amministrativo, una domanda risarcitoria che non sia collegata alla domanda demolitoria di un provvedimento, anche silenzioso, dal momento che l’art. 7 della legge n. 205 del 2000 qualifica le questioni relative al risarcimento del danno come eventuali e consequenziali a quelle rientranti nell’ambito della sua giurisdizione (1).
2. Il principio della c.d. pregiudizialità amministrativa non può spingersi fino a ritenere preclusa la pronuncia sulla parte risarcitoria laddove riconosca l’improcedibilità della domanda principale per effetto di un provvedimento sopravvenuto in corso di causa. Una tale ricostruzione, a ben vedere, priverebbe di significato la regola della pregiudizialità, e la tutela stessa degli interessi dedotti in giudizio, tutte le volte in cui sia in discussione il danno derivante dal silenzio dell’amministrazione: giacchè sarebbe sufficiente un provvedimento espresso per determinare, con l’improcedibilità della domanda impugnatoria, l’impossibilità dell’esame di quella risarcitoria. E poiché nel campo degli interessi legittimi non può darsi la tutela del giudice ordinario, neppure con riguardo al risarcimento del danno, una intera categoria di posizioni soggettive ritenute dal legislatore degne di tutela rimarrebbe sguarnita.
3. E’ illegittima una sentenza che riconosca il diritto al risarcimento del danno derivante da ritardo e lo quantifichi in via equitativa, nel caso in cui non sia stata data dimostrazione del danno da risarcire e sia stata omessa la esatta qualificazione del danno stesso.

(1) Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2007, n. 12

Norme rilevanti

LEGGE 21 luglio 2000 n. 205 (in G.U. n. 173 del 26 luglio 2000) «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa»
Art. 7. (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
Omissis…
4. Il primo periodo del terzo comma dell’articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: “Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali“.
5. Sono abrogati l’articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi».

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