Corte costituzionale, 14 marzo 2008, n. 62
Il Caso
Con ricorso notificato il 9-18 agosto 2006, depositato in cancelleria il 10 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale riguardo l’art. 7 comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 sulla gestione dei rifiuti e la tutela del suolo, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
La norma in questione, infatti, sottraeva dalla nozione di rifiuto le terre e le rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati.
Massime estratte dalla decisione
1. L'art. 7, comma 1, lettera b), l. provinciale, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, si pone in contrasto con la direttiva medesima, la quale funge da norma interposta atta ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'ordinamento comunitario, in base all'art. 117, comma 1, della Costituzione.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE si intende per rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi».
Le «terre e rocce» di cui al capitolo 17, sezione 17 05, del catalogo europeo dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti), vanno qualificate come «rifiuti», ai sensi della direttiva sopra citata, se il detentore se ne disfa ovvero ha l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.
3. Tenuto conto dell'obbligo di interpretare in modo ampio la nozione di rifiuto, la possibilità di considerare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo, un sottoprodotto di cui il detentore non intende disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione.
4. la modalità di utilizzo di una sostanza non è determinante per qualificare o meno quest'ultima come rifiuto, poiché la relativa nozione non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva sui rifiuti intende, infatti, riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo
Norme rilevanti
Costituzione della Repubblica
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali …omissis…
Legge Provinciale Bolzano 26/5/2006 n.4, B.U.R. 13/6/2006 n.24 - La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo
Art. 7 (Esclusioni)
1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
omissis
b) le terre e le rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati
omissis
Direttiva 5/4/2006 n.12 06/12/CE, G.U.E. 27/4/2006 n.114 - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
…omissis…
Precedenti rilevanti
Corte di giustizia, sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, Corte di Giustizia, sentenza 11 settembre 2003, causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome e Corte di Giustizia; sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit Oy, sulla necessità di considerare in modo ampio la nozione di rifiuto.
Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in causa C-194/05, Commissione c. Repubblica italiana; Corte di giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit Oy; Corte di giustizia, sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi, sulla possibilità di considerare rifiuto anche sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica.
Il Caso
Con ricorso notificato il 9-18 agosto 2006, depositato in cancelleria il 10 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale riguardo l’art. 7 comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 sulla gestione dei rifiuti e la tutela del suolo, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
La norma in questione, infatti, sottraeva dalla nozione di rifiuto le terre e le rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati.
Massime estratte dalla decisione
1. L'art. 7, comma 1, lettera b), l. provinciale, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, si pone in contrasto con la direttiva medesima, la quale funge da norma interposta atta ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'ordinamento comunitario, in base all'art. 117, comma 1, della Costituzione.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE si intende per rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi».
Le «terre e rocce» di cui al capitolo 17, sezione 17 05, del catalogo europeo dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti), vanno qualificate come «rifiuti», ai sensi della direttiva sopra citata, se il detentore se ne disfa ovvero ha l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.
3. Tenuto conto dell'obbligo di interpretare in modo ampio la nozione di rifiuto, la possibilità di considerare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo, un sottoprodotto di cui il detentore non intende disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione.
4. la modalità di utilizzo di una sostanza non è determinante per qualificare o meno quest'ultima come rifiuto, poiché la relativa nozione non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva sui rifiuti intende, infatti, riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo
Norme rilevanti
Costituzione della Repubblica
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali …omissis…
Legge Provinciale Bolzano 26/5/2006 n.4, B.U.R. 13/6/2006 n.24 - La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo
Art. 7 (Esclusioni)
1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
omissis
b) le terre e le rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati
omissis
Direttiva 5/4/2006 n.12 06/12/CE, G.U.E. 27/4/2006 n.114 - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
…omissis…
Precedenti rilevanti
Corte di giustizia, sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, Corte di Giustizia, sentenza 11 settembre 2003, causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome e Corte di Giustizia; sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit Oy, sulla necessità di considerare in modo ampio la nozione di rifiuto.
Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in causa C-194/05, Commissione c. Repubblica italiana; Corte di giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit Oy; Corte di giustizia, sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi, sulla possibilità di considerare rifiuto anche sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica.
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