giovedì 24 luglio 2008

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 luglio 2008 n. 3602

Il Caso
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Cavarzere Produzioni Industriali s.p.a. e Saccarifera del Rendina s.p.a. domandavano il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'applicazione del decreto 27.2.1987 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
A fondamento del ricorso deducevano che detto provvedimento, annullato in sede giurisdizionale, aveva loro causato ingenti danni patrimoniali.
Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con sentenza n. 4258 del 10 maggio 2007 il TAR accoglieva per quanto di ragione il ricorso, condannando le Amministrazioni al pagamento di 3.389.369 euro.
La sentenza è stata appellata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che contrastano le argomentazioni del giudice di primo grado.

Massime tratte dalla decisione
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L. 1034/71, ai fini di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo per il ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati dalla P.A. è sufficiente che l’originaria posizione del destinatario dell’atto sia di interesse legittimo. La giurisdizione amministrativa in materia di risarcimento dei danni, infatti, si radica sulla situazione soggettiva vantata dall’interessato nel momento in cui l’amministrazione agisce, restando irrilevante l’eventuale riqualificazione che detta posizione possa ricevere a seguito dell’intervenuto annullamento giurisdizionale, ovvero la circostanza che l’azione di risarcimento danni abbia natura di diritto soggettivo.
2. In sede di azione di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi, la illegittimità dell'atto ritenuto lesivo dell'interesse del ricorrente - che sia stata accertata in sede giurisdizionale o che sia stata ammessa dalla stessa P.A. con apposito atto di autotutela - rappresenta, nella normalità dei casi, l'indice (grave, preciso e concordante) della colpa dell'Amministrazione. La colpa, infatti, è una conseguenza altamente probabile della riscontrata illegittimità dell'atto. Di regola, quindi, in base ad un apprezzamento di frequenza statistica, il danneggiato può limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto amministrativo annullato, in quanto essa indica la violazione dei parametri che, nella generalità delle ipotesi, specificano la colpa dell'Amministrazione; in tali eventualità, allora, spetta all'Amministrazione l'onere di fornire seri elementi idonei a superare la presunzione.
3. In sede di azione di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi, la mancanza di colpa della P.A. può essere affermata, concretamente, in diverse ipotesi, quali, per esempio, l'errore scusabile dell'Amministrazione, derivante da fattori particolari correlati, esemplificativamente, alla formulazione incerta delle norme applicate, alle oscillazioni interpretative della giurisprudenza, alla rilevante complessità del fatto, oppure ai comportamenti di altri soggetti.

Norme rilevanti
LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034 (in Gazz. Uff., 13 dicembre, n. 314). - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Art. 7.
Omissis…
Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso (1).
Omissis… (1) Comma sostituito dall'articolo 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Altre decisioni rilevanti
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 12-7-2007, n. 3922, (sul presupposto della colpa della P.A. necessario per il risarcimento dei danni).
T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 27 novembre 2007, n. 3748 (sull’indice presuntivo della colpa della P.A. dato dall’illegittimità dell’atto e sull’onere di quest’ultima di dimostrare l’errore scusabile che esclude l’elemento soggettivo).
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 giugno 2007, n. 5248 (sull’onere del danneggiato a fornire un principio di prova del nesso di causalità tra atto illegittimo e danno ingiusto)
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 20-3-2007, n. 1346, (sul presupposto della colpa della P.A. necessario per accordare il risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi e sull’onere della dimostrazione del danno gravante sul ricorrente).
CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 20-4-2007, n. 361, (sulla sufficienza o meno anche di una colpa lieve per ritenere sussistente il presupposto della colpa della P.A. necessario per il risarcimento dei danni, sulla ricorrenza di tale presupposto nel caso di erronea interpretazione di norme e di non osservanza di due circolari anche se non vincolanti, sulla necessità a tal fine di fare riferimento al criterio del "giurista di medio livello" e sulla quantificazione del danno derivante da ritardata assunzione in servizio di un concorrente illegittimamente pretermesso in graduatoria).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 15-2-2005, n. 478 (sui criteri per determinare il presupposto della colpa necessario per il risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi e sulla possibilità di fare riferimento a criteri presuntivi nel caso di lesione di interessi pretensivi).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 10-8-2004, n. 5500 (sui criteri per determinare il presupposto della colpa necessario per il risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi, sulla possibilità di fare riferimento a criteri presuntivi nel caso di lesione di interessi pretensivi e sulle modalità di quantificazione dell’ammontare del risarcimento).

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