martedì 3 giugno 2008

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. II - sentenza 21 maggio 2008 n. 4855

Il caso

Un Comune, con delibera della Giunta, aveva conferito ad un avvocato del libero foro un incarico professionale di patrocinio e di consulenza legale di durata annuale, con la previsione di un compenso mensile di circa 3.000,00 euro. Il patrocinio, in particolare, era comprensivo dell’attività difensiva dell’ente nelle controversie giudiziarie sia innanzi al Giudice amministrativo, sia innanzi al Giudice ordinario.
Un altro avvocato aveva presentato all’ente locale un’istanza, corredata di curriculum, finalizzata ad ottenere l’affidamento del medesimo incarico professionale.
L’amministrazione senza procedere ad alcun tipo di procedura selettiva, assegnava l’incarico al primo professionista.
A questo punto il secondo impugnava la delibera della Giunta avanti al Giudice Amministrativo, sostenendo che al conferimento diretto dell’incarico senza alcuna selezione e valutazione comparativa conseguiva la violazione del principio costituzionale di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione (art.97 Cost.) e dei principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità.

Massime tratte dalla decisione

E’ illegittima una deliberazione con la quale la Giunta municipale, senza la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzato all’espletamento di una apposita procedura selettiva e/o comparativa, e senza effettuare alcuna valutazione di una istanza, con allegato curriculum professionale, presentata a tal fine da un altro professionista, ha conferito ad un avvocato del libero foro un incarico professionale, di durata annuale con compenso mensile, per il patrocinio e consulenza legale in favore dell’ente, sia in sede amministrativa, sia in sede civile; tale delibera, essendo stata adottata senza indire una procedura selettiva, e senza valutare in alcun modo l’istanza, con allegato curriculum, di un altro avvocato aspirante all’incarico, deve ritenersi illegittima in quanto in contrasto sia con i principi costituzionali di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), sia con i principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità.

Norme rilevalti

Costituzione della Repubblica
Art. 97, comma 1°
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.



Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (in Suppl. ordinario n. 112 alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Art. 7

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (1).
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (2).
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , si adeguano ai principi di cui al comma 6 (2).


(1) Comma sostituito dall'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e modificato dall' articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Comma inserito dall'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223


Precedenti rilevanti

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. I CIVILE, sentenza 26-1-2007, n. 1752, sulla insufficienza della delibera di incarico e sulla necessità di formale contratto per il valido conferimento di incarichi professionali da parte della P.A. e sull’impossibilità in tal caso che il contratto possa considerarsi concluso a distanza, a mezzo di semplice corrispondenza.
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI, ordinanza 12-5-2006, n. 10998, sul giudice competente a decidere una controversia relativa ad una delibera di revoca di un incarico professionale conferito dalla P.A..
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. I CIVILE, sentenza 3-2-2004 n. 1929, sulla insufficienza della delibera e sulla necessità del contratto scritto affinché un incarico professionale conferito dalla P.A. ad un professionista privato possa considerarsi valido (conforme CORTE DI CASSAZIONE SEZ. I CIVILE, sentenza 23-11-2004 n. 22107).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 29-1-2008, n. 263, sulla necessità o meno di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento da parte di un Comune di un incarico professionale, sulla possibilità o meno per l'Amministrazione di disattendere i criteri all’uopo fissati e sulla competenza in materia dei dirigenti ovvero della G.M..
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 19-2-2004, n. 667, secondo cui è sufficiente dar conto che si è proceduto alla valutazione dei curricula nel caso di avviso pubblico per il conferimento di incarichi professionali.

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