venerdì 30 maggio 2008

Corte di Cassazione, Sez. Unite - sentenza 12 maggio 2008 n. 11656

Il Caso
Una società era proprietaria di un terreno in località Sansinaro di Catanzaro, su cui aveva diritto, in forza di convenzione con il Comune, a realizzare un complesso edilizio composto da 418 alloggi.
La regione Calabria pubblicava sulla G.U. un avviso al fine di esperire una ricerca di mercato finalizzata all'acquisizione in locazione con eventuale opzione di acquisto, ovvero all'acquisto anche per cosa futura e/o mediante leasing di un complesso immobiliare esistente o da realizzare in Catanzaro da destinare agli uffici regionali.
L’offerta della società veniva giudicata come la più idonea da apposita commissione e successivamente la Giunta regionale approvava la stipulazione di un contratto di compravendita del complesso immobiliare da costruire, in base ad allegato schema contrattuale, al quale la società dichiarava di aderire.
La Giunta Regionale, in un secondo tempo, ritirava la precedente deliberazione e manifestava la propria intenzione di procedere all'acquisto dell'area ed - in mancanza all'espropriazione, realizzando successivamente il complesso immobiliare con la procedura di finanza di progetto di cui all'art. 37 bis l. n. 109/1994;
La società, a questo punto, riservandosi ogni azione per i danni subiti dalle determinazioni regionali, cedeva l'area con atto notarile, in vista della possibilità di esperire una procedura di finanza di progetto nel termine del 28.2.2003.
Inutilmente scaduto tale termine, si vedeva costretta ad adire il tribunale per il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale provocato della regione, ex art. 1337 c.c., per avere quest'ultima ingiustificatamente rifiutato di stipulare il contratto di vendita di cosa futura, pur avendo ingenerato in essa attrice un affidamento che l'aveva indotta a sopportare ingenti spese di progettazione ed a rinunziare alla realizzazione del complesso edilizio residenziale.

Massime estratte dalla decisione

1. Deve ammettersi la configurabilità di una responsabilità precontrattuale anche a carico della P.A., poiché pure nei confronti di quest'ultima grava l'obbligo giuridico sancito dall'art. 1337 cod. civ. di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative, perchè con l'instaurarsi delle medesime sorge tra le parti un rapporto di affidamento che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela.
2. Se durante la fase formativa di un negozio giuridico una delle parti, in questo caso la P.A., viola il dovere di lealtà e correttezza, ponendo in essere comportamenti che non salvaguardano l'affidamento della controparte (anche colposamente, in quanto non occorre un particolare comportamento oggettivo di malafede, né la prova dell'intenzione di arrecare pregiudizio all'altro contraente) in modo da sorprendere la sua fiducia sulla conclusione del contratto, essa risponde per responsabilità precontrattuale.
3. L'art. 6, comma 1, della L. n. 205 del 2000 (articolo successivamente abrogato dall'art. 256 del D.L.vo n. 163 del 2006 - Codice dei contratti pubblici, ma riprodotto in forma pressoché analoga, nell'art. 244 dello stesso Codice, secondo cui "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale") ha previsto una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo anche per l'azione di risarcimento per responsabilità precontrattuale nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, da parte di soggetti tenuti nella scelta del contraente all'applicazione della normativa comunitaria o al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica (1).
4. L'esperibilità della vendita di cosa futura da parte della P.A., pur essendo ammissibile in astratto, in concreto è condizionata dalla ricorrenza di situazioni eccezionalissime e dalla necessità - dettata dalla finalità di evitare intenti elusivi del principio tendenziale e generale del procedimento d'appalto - che l'amministrazione valuti preventivamente la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche.
5. Il contratto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato non ancora realizzato, con previsione dell'obbligo del cedente - che sia proprietario anche del terreno su cui l'erigendo fabbricato insisterà - di eseguire i lavori necessari al fine di completare il bene e di renderlo idoneo al godimento, può integrare alternativamente tanto gli estremi della vendita di una cosa futura (verificandosi allora l'effetto traslativo nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza), quanto quelli del negozio misto, caratterizzato da elementi propri della vendita di cosa presente (il suolo, con conseguente effetto traslativo immediato dello stesso) e dell'appalto: e ciò a seconda che nel sinallagma contrattuale, assuma un rilievo centrale il conseguimento della proprietà dell'immobile completato ovvero tale ruolo centrale sia costituito dal trasferimento della proprietà attuale (del suolo) e dall'attività realizzatrice dell'opera da parte del cedente. Si avrà quindi vendita di cosa futura quando l'intento delle parti abbia ad oggetto il trasferimento della cosa futura e consideri l'attività costruttiva nella mera funzione strumentale e per contro si avrà vendita con effetti reali del suolo ed appalto della costruzione, quando l'attività costruttiva, che il cedente assume a proprio rischio con la propria organizzazione, viene considerata come oggetto della prestazione di fare.
6. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per l'azione di responsabilità precontrattuale proposta in relazione a procedure ad evidenza pubblica non è ravvisabile in tema di contratto di compravendita di immobile, in mancanza di una norma specifica. Nessuna delle direttive comunitarie (nn. 92/50 in materia di appalti di servizi, 93/36 in materia di appalti di forniture, 93/37 in materia di appalti di lavori) assoggetta infatti alla propria disciplina la compravendita di edifici esistenti.
7. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia relativa ad una azione di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale della P.A. proposta in relazione ad una procedura di ricerca di mercato finalizzata all'acquisizione in locazione con eventuale opzione di acquisto, ovvero all'acquisto anche per cosa futura e/o mediante leasing di un complesso immobiliare esistente o da realizzare da destinare ad uffici pubblici; in tale ipotesi, infatti, non versandosi in materia di procedura di affidamento di appalto di lavori, ma di trattative relative ad un contratto di compravendita di cosa futura, per l'azione di responsabilità precontrattuale nei confronti della P.A. non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (prevista per le sole controversie relative alle procedure di affidamento di lavori da parte delle P.A., ai sensi dell'art. 6 L. 21 luglio 2000, n. 205), ma la giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, esclusa l'applicabilità di tale ultima norma, la giurisdizione va affermata sulla base dei criteri di riparto ancorati alla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, e perciò in funzione della natura giuridica delle situazioni soggettive dedotte in giudizio; tale natura, nell'ipotesi prospettata, attiene ad una pretesa il cui soddisfacimento non postula la demolizione di alcun atto amministrativo, giacché allega un illecito extracontrattuale a carico della P.A. e non contesta la procedura relativa alla individuazione del contraente (2).
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(1) Cfr. Cass. S.U. n. 16319/2002; Cass. S.U. 18 ottobre 2005, n. 20116; Cons. Stato, Sez. V, n. 7194/2006.
V. anche Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2005, n. 816, (sulla possibilità per la P.A. di recedere dalle trattative precontrattuali e sui presupposti per la configurabilità nei confronti della stessa di una responsabilità ex art. 1337 cod.civ.).
(2) Cass. S.U. n. 9645 del 2001, e 10160 del 2003; Cass. S.U. 3 luglio 2006, n. 15199; Cass. S.U. 6 febbraio 2006, n. 2450.


Norme rilevanti

LEGGE 21 luglio 2000 n. 205 (in G.U. n. 173 del 26 luglio 2000) «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa»

Art. 6 (Disposizioni in materia di giurisdizione) ù
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.


DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 (in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 - Suppl. Ord. n. 107 - in vigore dal 1° luglio 2006) - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 244 Giurisdizione (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co. 7, legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co. 19, legge n. 537/1993)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.
3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115, nonchè quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4.

Altre decisioni rilevanti

Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, sentenza 5-9-2005, n. 6, secondo cui sussiste la responsabilità della P.A. a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. nel caso in cui l’amministrazione, dopo avere indetto una gara di appalto e pronunciato l’aggiudicazione, dispone la revoca dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti. Per quanto riguarda la misura del risarcimento del danno è stato statuito che questo va riconosciuto nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso. In particolare, nel caso di appalto di servizi, per ciò che concerne la perdita di altre occasioni da parte dell'impresa, l’ammontare del risarcimento può essere determinato in via equitativa, riconoscendo al concorrente l'utile economico che sarebbe derivato dalla gestione del servizio messo in gara nella misura del 10% dell'ammontare dell'offerta. Nel caso in cui il bando preveda la facoltà per l'amministrazione di ridurre di un quinto l'importo del contratto, per determinare l'entità del risarcimento, va calcolato il 10% dei quattro quinti dell'importo della gara. Per ciò che concerne invece il rimborso delle spese sostenute, non possono essere riconosciute le spese per la costituzione della cauzione provvisoria e definitiva per le quali, stante la mancata stipulazione del contratto, deve presumersi l'intervenuta restituzione.

Sulla stessa tematica si confronti anche Consiglio di Stato, IV, 4 ottobre 2007, n. 5179.

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 10 novembre 2005, n. 2450, secondo cui anche se il ritiro in autotutela dei provvedimenti relativi allo svolgimento della gara non risulti, sotto il profilo attizio, illegittimo, non è esclusa, sotto il distinto profilo dei comportamenti, la possibilità di qualificare la condotta amministrativa in termini di culpa in contrahendo, le quante volte – appunto prescindendosi dall’illegittimità dell’atto impugnato – debba ritenersi che la stessa abbia violato il legittimo affidamento dei soggetti privati partecipanti alla gara e le regole di lealtà e correttezza che ne impongono la salvaguardia nella fase del qualificato contatto preordinato alla selezione del contraente

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