martedì 17 giugno 2008

Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2836

Il Caso
Viene aggiudicato un appalto per i lavori di realizzazione di opere paravalanghe a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio.
Il provvedimento viene impugnato in quanto la stazione appaltante aveva richiesto nel bando di gara, ai fini della realizzazione delle opere uno specifico prodotto.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso, poiché il richiedere prodotti con caratteristiche specifiche corrispondeva ad esigenze peculiari della stazione appaltante che solo quei prodotti, e non altri più comuni sul mercato, potevano soddisfare.
La sentenza viene appellata al Consiglio di Stato.

Massime estratte dalla decisione
1. E’ legittima, non essendo in contrasto con l’art. 16, comma 3, D.P.R. n. 554 del 1999, confermato dall’art. 68, comma 16, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la clausola contenuta nel bando di una gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, che indichi come necessario, ai fini della realizzazione delle opere, un determinato prodotto od un procedimento costruttivo che l’aggiudicatario è tenuto, rispettivamente, a fornire o ad osservare, a condizione che tale indicazione della stazione appaltante sia accompagnata dall’espressione "o equivalente", e non sia altrimenti possibile una compiuta ed efficace descrizione dell’oggetto contrattuale richiesto.

Norme rilevanti
Art. 16, comma 3, d.P.R n. 554 del 1999 (in G.U. 28 aprile 2000 n. 98 Suppl. Ord.) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (confermato dall’art. 68, comma 16, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E’ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purchè accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorchè non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Altri precedenti in materia
CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 26-7-2006, n. 405, sull’illegittimità dell’esclusione di una offerta disposta perché le caratteristiche tecniche del prodotto offerto non corrispondono a quelle indicate nella lex specialis, nel caso di indicazione di caratteristiche specifiche in violazione dell’art. 8, comma 6, del D.Lgs n. 358/1992.

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. I, sentenza 19-5-2006, n. 4737, sul divieto di indicazione nei bandi delle gare di appalto di fornitura di prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza od ottenuti con un particolare procedimento.

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