Consiglio di Stato, Sez. V, - sentenza 20 maggio 2008 n. 2348
Il Caso
In seguito ad un appalto avente per oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, una società concorrente impugna l’aggiudicazione.
I giudici di primo grado accolgono il ricorso ed i relativi motivi aggiunti, ritenendo fondata la censura in ordine alla determinazione con la quale la stazione appaltante aveva ritenuto congrua l’offerta economica della società risultata aggiudicataria.
Viene quindi proposto appello al Consiglio di Stato.
Massime tratte dalla decisione
1. In sede di verifica delle offerte anomale, il relativo giudizio ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme ed esso costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (1).
2. In sede di verifica delle offerte anomale, la motivazione viene richiesta rigorosa ed analitica nel caso di giudizio negativo sull’anomalia; in caso, invece, di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell’offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti. Pertanto, il giudizio favorevole di non anomalia dell' offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa "per relationem" alle giustificazioni rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste siano a loro volta congrue ed adeguate (2).
3. In sede di verifica delle offerte anomale, nel caso di giudizio positivo l’Amministrazione non deve necessariamente fornire elementi certi in ordine all’attendibilità dell’offerta presentata da un concorrente, essendo sufficiente un giudizio di ragionevolezza sugli elementi di giustificazione forniti dall’impresa, il che può avvenire anche senza la necessità di ulteriore istruttoria.
(1) Giurisprudenza costante: v. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 435 e 8 giugno 2007, n. 3097; Sez. V, 20 settembre 2005, n. 4856; Sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5191.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1658; Sez. V, 5 ottobre 2005 n. 5314 e 23 agosto 2006 n. 4949; Sez. VI, 7 settembre 2006 n. 5191.
Il Caso
In seguito ad un appalto avente per oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, una società concorrente impugna l’aggiudicazione.
I giudici di primo grado accolgono il ricorso ed i relativi motivi aggiunti, ritenendo fondata la censura in ordine alla determinazione con la quale la stazione appaltante aveva ritenuto congrua l’offerta economica della società risultata aggiudicataria.
Viene quindi proposto appello al Consiglio di Stato.
Massime tratte dalla decisione
1. In sede di verifica delle offerte anomale, il relativo giudizio ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme ed esso costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (1).
2. In sede di verifica delle offerte anomale, la motivazione viene richiesta rigorosa ed analitica nel caso di giudizio negativo sull’anomalia; in caso, invece, di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell’offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti. Pertanto, il giudizio favorevole di non anomalia dell' offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa "per relationem" alle giustificazioni rese dall'impresa vincitrice, sempre che queste siano a loro volta congrue ed adeguate (2).
3. In sede di verifica delle offerte anomale, nel caso di giudizio positivo l’Amministrazione non deve necessariamente fornire elementi certi in ordine all’attendibilità dell’offerta presentata da un concorrente, essendo sufficiente un giudizio di ragionevolezza sugli elementi di giustificazione forniti dall’impresa, il che può avvenire anche senza la necessità di ulteriore istruttoria.
(1) Giurisprudenza costante: v. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 435 e 8 giugno 2007, n. 3097; Sez. V, 20 settembre 2005, n. 4856; Sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5191.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1658; Sez. V, 5 ottobre 2005 n. 5314 e 23 agosto 2006 n. 4949; Sez. VI, 7 settembre 2006 n. 5191.
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