TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. I - sentenza 1 aprile 2008 n. 329
E’ illegittima la sospensione dell’efficacia sine die della concessione edilizia
Il Caso
Il ricorrente aveva ottenuto rilascio di una concessione edilizia rilasciata dal commissario ad acta nominato dal Presidente della Giunta Regionale, a causa dell’inerzia del comune, che non aveva provveduto nonostante il parere favorevole espresso dalla commissione edilizia.
Iniziati i lavori, il sindaco aveva disposto la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia, invocando la necessità di adeguare il progetto assentito alle prescrizioni impartite dal commissario ad acta.
L’ordinanza del sindaco era stata assunta sulla scorta dell’art. 38 della Legge n. 142/1990, il cui comma 2 prevede testualmente quanto segue: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può chiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.".
Massime estratte dalla decisione
1. E’ illegittima la sospensione dell’efficacia sine die della concessione edilizia, non essendo consentito all’Amministrazione di adottare determinazioni cautelative in vista di future modifiche della compatibilità urbanistico-edilizia delle opere da realizzare, al di fuori dei casi tassativamente previsti delle misure di salvaguardia. Infatti, un potere atipico di sospensione appare contrastante con i fondamentali principi di continuità della funzione amministrativa e non è previsto, tra l’altro, neanche dalle norme in materia edilizia (tranne le ipotesi delle misure di salvaguardia); ciò, pertanto, impedisce che possa farsi ricorso, per il tramite di un provvedimento inibitorio, ad un’attività sospensiva atipica e sine die della funzione amministrativa
2. In forza del principio di tipicità degli atti amministrativi, l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della P.A. è subordinato all’esistenza di una norma primaria che conferisca espressamente il potere di adottare determinati atti in presenza dei presupposti indicati dalla legge. Ne consegue che, poiché l’istituto della sospensione dell’efficacia della concessione edilizia a suo tempo regolarmente rilasciata non è contemplato da alcuna disposizione della vigente disciplina urbanistico-edilizia, ogni ripensamento successivo all’intervenuto rilascio della suddetta concessione deve necessariamente estrinsecarsi nell’ambito del generale potere di autotutela, per cui il titolo edificatorio una volta emanato può essere soltanto annullato.
3. E’ illegittima una ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ha sospeso, con effetto immediato, l’efficacia della concessione edilizia medesima, senza fissare un termine finale della sospensione del titolo edilizio quando: a) i motivi di pubblico interesse e di ordine pubblico posti a base dell’ordinanza sono solo apoditticamente affermati, senza che ne sia fornita in dettaglio la specificazione, e senza che sia chiarito in quali termini l’attuazione del progetto costituisca pericolo per la pubblica incolumità; b) l’ordinanza non contenga alcun puntuale riferimento a fatti che potrebbero concretare una situazione di carattere eccezionale ed imprevedibile, che determinano una situazione di pericolo per la sicurezza e l’igiene pubblica da eliminare immediatamente mediante una ordinanza extra ordinem
Precedenti
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 16 ottobre 2006 n. 6134 (sulla illegittimità di un provvedimento con il quale si dispone la sospensione dell’efficacia di una concessione edilizia).
TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. I, sentenza 9-4-2003, n. 519 (sull’illegittimità di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di una concessione edilizia già rilasciata).
mercoledì 16 aprile 2008
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