CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - sentenza 7 aprile 2008 n. 2
Le norme di principio contenute nel T.U. edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001 prevalgono sulle previgenti norme delle Regioni a statuto ordinario con esse confliggenti.
Norme rilevanti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)" (in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239)
Art. 12 (L)
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
omissis
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, é sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
omissis
Legge Regionale Lazio 6/7/1977 n.24, B.U.R. 9/7/1977 n.19
DISCIPLINA URBANISTICO - EDILIZIA NEI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE O DI PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE APPROVATO E NEI COMUNI I CUI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI SONO STATI APPROVATI PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 2 APRILE 1968, N. 1444. MISURE DI SALVAGUARDIA
Art. 5
A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e fino all'emanazione del relativo provvedimento di approvazione, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.
A richiesta del sindaco e per il periodo suddetto il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all' interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l' attuazione del piano.
Le sospensioni previste dai commi precedenti non possono essere protratte oltre cinque anni dalla data della deliberazione comunale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani regolatori generali e ai piani particolareggiati adottati prima dell' entrata in vigore della presente legge, ancorché i termini di salvaguardia previsti dalle precedenti disposizioni di legge siano già scaduti.
Legge Regionale Lazio 22/12/1999 n.38, B.U.R. 30/12/1999 n.36
"NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO"
Art. 36
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del PUCG ai sensi dell'articolo 33, comma 1, fino alla data di esecutività del PUCG stesso e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla l. 1902-1952.
Il Caso
La Residenziale Nuova s.r.l. aveva presentato istanza di riesame di una precedente richiesta di rilascio di permesso di costruire, in relazione alla quale il Comune intimato aveva emesso, con decreto dirigenziale n. 1557 del 4 ottobre 2004, una misura di salvaguardia ai sensi della legge n. 1902/1952.
A sostegno dell’istanza di riesame la società interessata aveva invocato la disposizione contenuta nell’art. 12 del d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001 (testo unico dell’edilizia), secondo cui la misura di salvaguardia, applicata in precedenza dal Comune in relazione al P.R.G. in itinere, era da considerarsi scaduta per decorso del triennio ivi stabilito.
L’istanza era rimasta priva di riscontro per cui la predetta società aveva impugnato il silenzio-rifiuto davanti al T.A.R. del Lazio.
I giudici di primo grado, pronunciando ex art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, introdotto dall’art. 3, comma 6 bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80), hanno respinto nel merito la richiesta della Società istante.
Il T.A.R. del Lazio, in particolare, ha ritenuto inapplicabile il disposto di cui all’invocato art. 12 del t.u. dell’edilizia (d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001) e, quindi, la disciplina normativa di cui alla legge n. 1902 del 1952 che detto art. 12, sostanzialmente, riproduce; ciò a fronte della potestà legislativa esercitata in materia dalla Regione Lazio con l’art. 5 della l.r. 6 luglio 1977, n. 24, che contiene un unico termine quinquennale di efficacia delle misure stesse, mentre la norma statale prevede anche un termine massimo triennale di efficacia nell’ipotesi in cui il piano adottato non venga trasmesso all’organo cui è demandata l’approvazione dello strumento urbanistico nel termine di un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione della delibera di adozione.
La decisione del T.A.R. del Lazio è stata appellata e il ricorso fu assegnato alla IV sezione del Consiglio di Stato.
Il ricorso fu trattenuto per la decisione all’udienza del 19 ottobre 2007.
La IV sezione del Consiglio di Stato, premesso che dagli atti (e, in particolare, dalla delibera consiliare n. 64 del 22 marzo 2006), risultava che l’invio alla regione del piano adottato non era intervenuto entro un anno dalla data di adozione ha ritenuto che la cognizione dell’appello doveva riguardare necessariamente il merito del giudizio nei limiti definiti dalla sentenza impugnata e che la questione giuridica sottoposta era di estrema rilevanza e delicatezza istituzionale, involgendo fondamentali principi in materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione e sulla natura giuridica del t.u. sull’edilizia, occorrendo, in particolare, stabilire se le disposizioni contenute nell’art. 12, comma 3, fossero idonee a sterilizzare e a rendere inefficaci le previgenti norme legislative regionali in materia.
Per questa ragione, la IV sezione del Consiglio di Stato ha deciso di rimettere la questione all’Adunanza Plenaria.
Massime estratte dalla decisione
1. La disciplina in materia di misure di salvaguardia dettata dall’art. 12, comma 3, del T.U. edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (secondo cui: "In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione") ha una valenza mista: edilizia, da un lato, in quanto è volta ad incidere sui tempi dell’attività edificatoria; urbanistica, dall’altro, in quanto finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere e, medio tempore, dell’ordinato assetto del territorio.
2. La disciplina in materia di misure di salvaguardia dettata dall’art. 12, comma 3, del T.U. edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevale su eventuali norme regionali previgenti di contenuto difforme. In particolare essa prevale sull’art. 5 della L. reg. Lazio n. 24 del 1977 e sull’art. 36 della L. reg. Lazio n. 38 del 1999, i quali prevedono un unico termine quinquennale per l’efficacia delle misure di salvaguardia; tali norme regionali previgenti non possono ritenersi quindi applicabili dopo l’entrata in vigore del T.U. n. 380 del 2001, dovendosi ritenere recessive rispetto alla disciplina dettata dall’art. 12, comma 3, dello stesso T.U., che le ha implicitamente abrogate.
3. Il legislatore nazionale è intervenuto in materia edilizia, con il T.U. approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001, ed ha assegnato alle norme volte al riordino della materia contenute in tale T.U. il carattere di norme di principio. Per tale ragione, debbono ritenersi abrogate le norme delle Regioni a statuto ordinario con esse confliggenti; ciò in quanto, fino all’adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel Testo unico, le norme aventi tale portata in questo contenute sono destinate a prevalere sulle prime.
mercoledì 16 aprile 2008
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