Consiglio di Stato, V, 10 novembre 2008, n. 5588
Il caso
Un comune dispone la risoluzione del rapporto contrattuale in quanto l’impresa aggiudicatrice si era rifiutata di stipulare contratto entro il termine di 60 giorni prescritto dall’art. 109 del d.p.r. n. 554/1999.
Il provvedimento viene impugnato dall’impresa ma il ricorso è respinto.
La sentenza viene quindi appellata.
La controversia, va sottolineato, concerne una fattispecie anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il cui art. 244, primo comma, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
La norma, allo stato, è interpretata nel senso che al giudice amministrativo in via esclusiva vanno devolute tutte le controversie, comprese quelle di annullamento, accertamento e risarcimento del danno, afferenti al procedimento di affidamento dell’appalto, segnatamente tutte le questioni coinvolgenti atti e comportamenti della stazione appaltante relativi alla fase della individuazione del contraente privato e più in generale prodromica alla stipulazione del contratto.
Massime estratte dalla decisione
1. Nell’ipotesi di rifiuto di sottoscrizione del contratto dell’impresa risultata aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche, rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione definitiva e la segnalazione dell’evento all’Osservatorio dei lavori pubblici presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale, in tale ipotesi, costituisce un atto paritetico con il quale la Stazione appaltante ha inteso prendere atto della volontà dell’aggiudicataria di sottrarsi alla stipulazione del contratto. La P.A., pertanto, non ha agito in sede di autotutela, nell’esercizio di poteri pubblicistici a fronte dei quali siano configurabili posizioni del privato di interesse legittimo, ma ha inciso su situazioni soggettive che vanno qualificate di diritto soggettivo perfetto.
Precedenti giurisprudenziali rilevanti
Consiglio di Stato, V, 29 novembre 2004, n. 7772, secondo cui esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario, una controversia riguardante la revoca dell’aggiudicazione definitiva (e conseguente incameramento della cauzione provvisoria) per il rifiuto dell’aggiudicataria di stipulare il contratto di appalto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 109 D.P.R. n. 554 del 1999, atteso che, in tale ipotesi, da un lato le situazioni soggettive coinvolte (sia dell’aggiudicataria definitiva che dell’Amministrazione appaltante) sono di diritto soggettivo e, dall’altro, per la fase successiva alla aggiudicazione definitiva non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In senso contrario, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 10 aprile 2007, n. 1564, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo una controversia riguardante l’impugnazione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara, motivato con riferimento all’ingiustificata mancata comparizione dell’aggiudicatario - nel giorno indicato nell’invito espressamente rivoltogli dalla stazione appaltante - ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto; infatti, la giurisdizione del G.A. non si esaurisce con il provvedimento di definitiva aggiudicazione, residuando in capo all’Amministrazione appaltante, anche nella fase successiva al predetto provvedimento, una serie di poteri autoritativi dei quali la revoca dell'aggiudicazione stessa è l'esempio paradigmatico
Il caso
Un comune dispone la risoluzione del rapporto contrattuale in quanto l’impresa aggiudicatrice si era rifiutata di stipulare contratto entro il termine di 60 giorni prescritto dall’art. 109 del d.p.r. n. 554/1999.
Il provvedimento viene impugnato dall’impresa ma il ricorso è respinto.
La sentenza viene quindi appellata.
La controversia, va sottolineato, concerne una fattispecie anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il cui art. 244, primo comma, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
La norma, allo stato, è interpretata nel senso che al giudice amministrativo in via esclusiva vanno devolute tutte le controversie, comprese quelle di annullamento, accertamento e risarcimento del danno, afferenti al procedimento di affidamento dell’appalto, segnatamente tutte le questioni coinvolgenti atti e comportamenti della stazione appaltante relativi alla fase della individuazione del contraente privato e più in generale prodromica alla stipulazione del contratto.
Massime estratte dalla decisione
1. Nell’ipotesi di rifiuto di sottoscrizione del contratto dell’impresa risultata aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche, rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione definitiva e la segnalazione dell’evento all’Osservatorio dei lavori pubblici presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale, in tale ipotesi, costituisce un atto paritetico con il quale la Stazione appaltante ha inteso prendere atto della volontà dell’aggiudicataria di sottrarsi alla stipulazione del contratto. La P.A., pertanto, non ha agito in sede di autotutela, nell’esercizio di poteri pubblicistici a fronte dei quali siano configurabili posizioni del privato di interesse legittimo, ma ha inciso su situazioni soggettive che vanno qualificate di diritto soggettivo perfetto.
Precedenti giurisprudenziali rilevanti
Consiglio di Stato, V, 29 novembre 2004, n. 7772, secondo cui esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario, una controversia riguardante la revoca dell’aggiudicazione definitiva (e conseguente incameramento della cauzione provvisoria) per il rifiuto dell’aggiudicataria di stipulare il contratto di appalto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 109 D.P.R. n. 554 del 1999, atteso che, in tale ipotesi, da un lato le situazioni soggettive coinvolte (sia dell’aggiudicataria definitiva che dell’Amministrazione appaltante) sono di diritto soggettivo e, dall’altro, per la fase successiva alla aggiudicazione definitiva non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In senso contrario, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 10 aprile 2007, n. 1564, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo una controversia riguardante l’impugnazione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara, motivato con riferimento all’ingiustificata mancata comparizione dell’aggiudicatario - nel giorno indicato nell’invito espressamente rivoltogli dalla stazione appaltante - ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto; infatti, la giurisdizione del G.A. non si esaurisce con il provvedimento di definitiva aggiudicazione, residuando in capo all’Amministrazione appaltante, anche nella fase successiva al predetto provvedimento, una serie di poteri autoritativi dei quali la revoca dell'aggiudicazione stessa è l'esempio paradigmatico
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