mercoledì 8 ottobre 2008

T.A.R. Lombardia - MILANO, III - 6 ottobre 2008 n. 4718

Il Caso
Un cittadino straniero impugna il silenzio inadempimento tenuto dallo Sportello Unico per l’immigrazione nel rilascio del nulla osta nominativo per l’assunzione.
Con sentenza non definitiva il Tribunale amministrativo ordina all’amministrazione resistente di provvedere a dare una risposta definitiva alla suddetta istanza entro un termine di sessanta giorni.
L’amministrazione notifica un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90.
Il ricorrente, senza nulla controdedurre, chiede che, persistendo l’illegittimo silenzio, venga nominato un commissario ad acta che provveda in luogo della p.a. inadempiente.

Massima estratta dalla decisione
1. Il preavviso di rigetto non è in alcun modo suscettibile di esprimere la definitiva volontà dell’amministrazione e quindi non può trasformarsi in provvedimento definitivo, anche in assenza di controdeduzioni del privato. Pertanto, in mancanza di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della istanza, il ricorso avverso il silenzio inadempimento della P.A. deve essere accolto

Norme rilevanti
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Art. 10-bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (1)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
(1) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Precedenti rilevanti
Consiglio di Stato, IV, 10 dicembre 2007, n. 6325
; Pres. VACIRCA, Est. DE FELICE - Giacomelli (avv.ti Ramazzo e Paoletti) c. Comune di Schio (avv. Fontana) - (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, 15 marzo 2006 n. 598):
“Il preavviso di diniego, previsto dall'art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 costituisce un atto privo di contenuto provvedimentale, con cui l'Amministrazione rende noto all'interessato il suo intendimento, del tutto provvisorio, di procedere al diniego della sua domanda”.

T.A.R. Puglia, Bari, III, 5 settembre 2007, n. 2096; Pres. URBANO, Est. SPAGNOLETTI - Aeroclub Capo Leuca (avv. Nico) c. Regione Puglia (n.c.): sull’impugnabilità del silenzio della P.a. in assenza di provvedimento definitivo successivamente alla notifica del preavviso di diniego

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