Il caso
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato alcune società impugnavano in sede amministrativa la determinazione di articolazione tariffaria del servizio idrico integrato adottata dall’ Autorità d’ Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (AATO) del 30.11.2005, pubblicata nel BURAS del 29.12.2005, unitamente ad atti presupposti e conseguenti, compresa la delibera della predetta Autorità n. 25 del 29.12.2004.
L’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito, con atto notificato il 24.4.2006 chiedeva la trasposizione in sede giudiziale del ricorso straordinario.
Con ricorso giurisdizionale notificato all’Autorità d’Ambito, alla Regione e ad Abbanoa S.p.a. (società gestrice del servizio idrico integrato), i ricorrenti in sede amministrativa impugnavano avanti al T.A.R. per la Sardegna il provvedimento di determinazione tariffaria dell’AATO e gli atti ad esso connessi.
Tra i vari motivi di impugnazione, vi era quello relativo alla violazione del principio di retroattività in quanto con la delibera del 30.11.2005, pubblicata nel BURAS del 29.12.2005, l’AATO per aver imposto il canone per il servizio idrico con decorrenza retroattiva a partire dal 01.01.2005
Il T.A.R. adito respingeva i motivi di ricorso, ad esclusione di quello relativo alla decorrenza retroattiva del regime tariffario in data anteriore (01.01.2005) rispetto a quella di adozione e pubblicazione della delibera.
Avverso detta decisione hanno proposto appello sia l’AATO della Sardegna sia le società ricorrenti che si sono viste respingere tutti gli altri motivi.
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato alcune società impugnavano in sede amministrativa la determinazione di articolazione tariffaria del servizio idrico integrato adottata dall’ Autorità d’ Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (AATO) del 30.11.2005, pubblicata nel BURAS del 29.12.2005, unitamente ad atti presupposti e conseguenti, compresa la delibera della predetta Autorità n. 25 del 29.12.2004.
L’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito, con atto notificato il 24.4.2006 chiedeva la trasposizione in sede giudiziale del ricorso straordinario.
Con ricorso giurisdizionale notificato all’Autorità d’Ambito, alla Regione e ad Abbanoa S.p.a. (società gestrice del servizio idrico integrato), i ricorrenti in sede amministrativa impugnavano avanti al T.A.R. per la Sardegna il provvedimento di determinazione tariffaria dell’AATO e gli atti ad esso connessi.
Tra i vari motivi di impugnazione, vi era quello relativo alla violazione del principio di retroattività in quanto con la delibera del 30.11.2005, pubblicata nel BURAS del 29.12.2005, l’AATO per aver imposto il canone per il servizio idrico con decorrenza retroattiva a partire dal 01.01.2005
Il T.A.R. adito respingeva i motivi di ricorso, ad esclusione di quello relativo alla decorrenza retroattiva del regime tariffario in data anteriore (01.01.2005) rispetto a quella di adozione e pubblicazione della delibera.
Avverso detta decisione hanno proposto appello sia l’AATO della Sardegna sia le società ricorrenti che si sono viste respingere tutti gli altri motivi.
Massime tratte dalla decisione
1. La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto "ex ante" sulle situazioni soggettive del privato.
2. Ulteriore limite alla retroattività, in presenza di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, discende dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.
3. Il principio dell’irretroattività dell’azione amministrativa ha trovato codifica nell’art. 21 bis della legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005, ove è stabilito che "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata" o qualora la comunicazione non sia possibile mediante forme di pubblicità idonee stabilite dall’Amministrazione medesima.
Norme rilevanti
R.D. 16 marzo 1942 n. 262, Approvazione del testo del Codice Civile (pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942)
Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)
Art. 11
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo
Omissis…
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Articolo 21 Bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati) (1)
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Altri precedenti rilevanti
Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2001, n. 5949;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 marzo 2001 n. 1317;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° dicembre 1999 n. 2045;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 marzo 1998 n. 502.
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