TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. II - sentenza 18 aprile 2008 n. 1229
Quando una strada può ritenersi pubblica o privata ma soggetta a servitù pubblica di passaggio?
Il caso
Alcuni proprietari impugnano una denuncia di inizio attività (D.I.A.) con cui il Comune ha consentito la realizzazione di un cancello che inibisce il transito pedonale e veicolare su una strada ritenuta fare parte della viabilità comunale.
Il T.A.R. Lombardia respinge il ricorso in assenza di prova dei requisiti necessari per affermare il carattere pubblico della strada.
Massime estratte dalla decisione
1. Una strada può ritenersi pubblica ovvero privata ma soggetta a servitù pubblica di passaggio quando: a) il transito sia esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un comunità territoriale; b) quando la strada sia concretamente idonea a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via); c) in presenza di un valido titolo, che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile, che giustifichi l'affermazione del diritto di uso pubblico;
2. Una sentenza con cui venga riconosciuta la servitù di passaggio non costituisce prova della servitù di pubblico passo, in quanto in detta pronuncia viene riconosciuto un diritto solo ai proprietari del fondo limitrofo, diritto per il cui esercizio possono agire in sede civile.
Precedenti rilevanti
1. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004 n. 373: esclude che l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche costituisca elemento determinante al fine di riconoscere il carattere pubblico della strada;
2. Consiglio di Stato, V, sentenza 1-12-2006, n. 7081: che ha riconosciuto il carattere pubblico della strada dato l’uso ultraventennale, l’assenza di cancelli, sbarre o altre limitazioni di accesso e sia assoggettata all’uso della collettività locale, sia collegata alle locali strade vicinali, con le quali costituisca un unico reticolo, privo di precise delimitazioni della proprietà o di manufatti comunque realizzati ad excludendum l’uso da parte di una collettività indeterminata di possibili utenti
3. TAR Puglia, Lecce, I, sentenza 9-1-2008, n. 48, secondo cui la realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto da parte della P.A., costituiscono delle utilità per il proprietario di una strada soggetta a servitù pubblica di passaggio e, oltre a non essere idonee a stravolgere l’identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l’ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un’interversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica.
Quando una strada può ritenersi pubblica o privata ma soggetta a servitù pubblica di passaggio?
Il caso
Alcuni proprietari impugnano una denuncia di inizio attività (D.I.A.) con cui il Comune ha consentito la realizzazione di un cancello che inibisce il transito pedonale e veicolare su una strada ritenuta fare parte della viabilità comunale.
Il T.A.R. Lombardia respinge il ricorso in assenza di prova dei requisiti necessari per affermare il carattere pubblico della strada.
Massime estratte dalla decisione
1. Una strada può ritenersi pubblica ovvero privata ma soggetta a servitù pubblica di passaggio quando: a) il transito sia esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un comunità territoriale; b) quando la strada sia concretamente idonea a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via); c) in presenza di un valido titolo, che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile, che giustifichi l'affermazione del diritto di uso pubblico;
2. Una sentenza con cui venga riconosciuta la servitù di passaggio non costituisce prova della servitù di pubblico passo, in quanto in detta pronuncia viene riconosciuto un diritto solo ai proprietari del fondo limitrofo, diritto per il cui esercizio possono agire in sede civile.
Precedenti rilevanti
1. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004 n. 373: esclude che l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche costituisca elemento determinante al fine di riconoscere il carattere pubblico della strada;
2. Consiglio di Stato, V, sentenza 1-12-2006, n. 7081: che ha riconosciuto il carattere pubblico della strada dato l’uso ultraventennale, l’assenza di cancelli, sbarre o altre limitazioni di accesso e sia assoggettata all’uso della collettività locale, sia collegata alle locali strade vicinali, con le quali costituisca un unico reticolo, privo di precise delimitazioni della proprietà o di manufatti comunque realizzati ad excludendum l’uso da parte di una collettività indeterminata di possibili utenti
3. TAR Puglia, Lecce, I, sentenza 9-1-2008, n. 48, secondo cui la realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto da parte della P.A., costituiscono delle utilità per il proprietario di una strada soggetta a servitù pubblica di passaggio e, oltre a non essere idonee a stravolgere l’identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l’ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un’interversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica.
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