mercoledì 16 aprile 2008

risarcimento danni

Consiglio di Stato, VI, 18 marzo 2008 n. 1187

La pregiudiziale amministrativa si può invocare quando il provvedimento amministrativo è stato annullato d’ufficio in sede di autotutela?

Si ricorda che secondo un recente indirizzo della Corte di Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( nn. 13659 e 13660 del 13.6.2006, n. 13 del 5.1.2007, n. 1139 del 19.1.2007), il Giudice Amministrativo non potrebbe esimersi dall’accertare la lesione di un interesse protetto a fini risarcitori, entro il previsto termine di prescrizione, anche indipendentemente dall’intervenuto annullamento dell’atto lesivo, previa valutazione in via incidentale della prospettata illegittimità di quest’ultimo. Tale indirizzo è stato confermato anche da alcune pronunce del Giudice Amministrativo (cfr. per tutte Cons. St., sez. V, 31.5.2007, n. 2822).


Il Caso

Al sig. Truccolo Massimiliano, guardia particolare giurata, erano stati revocati dalla Questura di Roma i titoli di Polizia (libretto di licenza di porto d’armi e licenza di porto di pistola). Questi propose ricorso al T.A.R. del Lazio sede di Roma che, con sentenza della sezione I ter, n. 799/07 del 2.2.2007, dichiarò l’improcebilità, nella parte impugnatoria, dato che i provvedimenti impugnati erano stati successivamente annullati dalla pubblica amministrazione, e accolse la domanda di risarcimento del danno, in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite.

Massime estratte dalla decisione
1. Non può individuarsi alcuna preclusione per il risarcimento del danno, quando il provvedimento lesivo – lungi dal consolidarsi – sia già stato caducato dall’Amministrazione in via di autotutela, con efficacia sia "ex nunc", che "ex tunc" (ovvero con effetti retroattivi o meno, a seconda che l’atto rimosso sia giudicato ab origine invalido, o venga semplicemente revocato, come nel caso di specie, per sopravvenuta insussistenza dei relativi presupposti). E’ in effetti pacifico in giurisprudenza che – quando venga meno l’interesse attuale all’annullamento, per intervenuti atti successivi – possa ravvisarsi un interesse residuale a ricorrere, a fini risarcitori, per gli effetti negativi già prodotti dal provvedimento originario, o per fattori di non corretta conduzione del relativo procedimento.
2. L’adozione di un provvedimento di annullamento in sede di autotutela, rivelatosi legittimo, non può configurare, ai fini dell’esame della domanda di risarcimento del danno, quella responsabilità per colpa della P.A., che sia la sentenza della Suprema Corte n. 500/99, sia la costante giurisprudenza successiva, riconducono peraltro non a mera "inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline" (secondo la nozione recepita dall’art. 43 del codice penale), ma a violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili.

Precedenti
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - sentenza 30 luglio 2007, n. 9 (sulla non operatività della cd. "pregiudiziale amministrativa" in caso di annullamento degli atti impugnati in sede di autotutela).
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, sentenza 26 agosto 2003, n. 11259 (non è necessario, ai fini del risarcimento del danno, il preventivo annullamento dell’atto illegittimo, nel caso in cui quest’ultimo sia già stato annullato di ufficio dalla P.A.);
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, sentenza 30 settembre 2004, n. 2144 (sull’ammissibilità di una azione di risarcimento del danno a seguito di annullamento dell’atto in sede di autotutela).

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