Consiglio di Stato, V, 4 marzo 2008 n. 890
Il venire meno dell’imputabilità dell’atto alla Pubblica Amministrazione è causa di nullità dell’atto amministrativo?
Norme rilevanti.
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Articolo 21-septies.
(Nullità del provvedimento).
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Caso
Il Sindaco di un comune piemontese assentiva alcuni interventi edificatori consistenti in varianti in corso d’opera.
Sottoposto a procedimento penale per abuso di ufficio, ex art. 323 c.p.p., per il rilascio delle relative concessioni, chiedeva l’applicazione della pena su richiesta, ex art.444 c.p.p., ed il Giudice penale provvedeva in tal senso.
Cessato il mandato, il nuovo Sindaco dello stesso ente locale dichiarava, di ufficio, la nullità delle concessioni edilizie rilasciate, in quanto la volontà dell’ex sindaco era avvenuta in modo non libero e spontaneo, ma nella perpetrazione di un fatto penalmente rilevante.
Il titolare delle concessioni edilizie impugnò innanzi al TAR Piemonte il provvedimento dichiarativo di nullità degli stessi, ed il Giudice amministrativo adìto respingeva il ricorso, ritenendo legittima la nullità dei permessi di costruire; proposto appello avverso la sentenza del TAR di Torino, il Consiglio di Stato, Sez. V, con la decisione in rassegna, ha confermato la sentenza di primo grado.
Massime estratte dalla decisione
1. E’ nulla una concessione edilizia nel caso in cui il provvedimento sia stato rilasciato da un soggetto la cui volontà non si sia formata in modo libero e spontaneo, bensì nella commissione di un fatto penalmente rilevante; tale circostanza costituisce motivazione idonea a dichiarare la nullità dell’atto di assenso edificatorio.
2. La nullità di un atto amministrativo non si riscontra solo nel caso di carenza di potere dell’Amministrazione, ma anche in altre ipotesi (v. ora l'art. 21 septies L. n. 241/1990 e s.m.i.) tra cui occorre comprendere anche la mancanza degli elementi essenziali, come quello del venir meno dell’imputabilità dell’atto alla P.A. per interruzione del rapporto organico.
Precedenti
CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 13-6-2007, n. 3173 (sulle cause che determinano la nullità dell’atto amministrativo ed in particolare sulla configurabilità o meno di tale vizio nel caso di parere emesso dalla Soprintendenza nell’erroneo presupposto che si tratti di bene soggetto a vincolo).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 27-10-2005, n. 6023 (sulle ipotesi in cui si verifica la nullità dell’atto amministrativo e sull’applicabilità immediata della disciplina prevista in materia dalla L. n. 15 del 2005).
TAR ABRUZZO - L’AQUILA, SEZ. I, sentenza 17-7-2007, n. 484 (sui casi in cui si ha nullità dell’atto amministrativo, sulla rilevabilità di ufficio di tale vizio e sulla sua soggezione o meno al termine di decadenza).
Il venire meno dell’imputabilità dell’atto alla Pubblica Amministrazione è causa di nullità dell’atto amministrativo?
Norme rilevanti.
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Articolo 21-septies.
(Nullità del provvedimento).
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Caso
Il Sindaco di un comune piemontese assentiva alcuni interventi edificatori consistenti in varianti in corso d’opera.
Sottoposto a procedimento penale per abuso di ufficio, ex art. 323 c.p.p., per il rilascio delle relative concessioni, chiedeva l’applicazione della pena su richiesta, ex art.444 c.p.p., ed il Giudice penale provvedeva in tal senso.
Cessato il mandato, il nuovo Sindaco dello stesso ente locale dichiarava, di ufficio, la nullità delle concessioni edilizie rilasciate, in quanto la volontà dell’ex sindaco era avvenuta in modo non libero e spontaneo, ma nella perpetrazione di un fatto penalmente rilevante.
Il titolare delle concessioni edilizie impugnò innanzi al TAR Piemonte il provvedimento dichiarativo di nullità degli stessi, ed il Giudice amministrativo adìto respingeva il ricorso, ritenendo legittima la nullità dei permessi di costruire; proposto appello avverso la sentenza del TAR di Torino, il Consiglio di Stato, Sez. V, con la decisione in rassegna, ha confermato la sentenza di primo grado.
Massime estratte dalla decisione
1. E’ nulla una concessione edilizia nel caso in cui il provvedimento sia stato rilasciato da un soggetto la cui volontà non si sia formata in modo libero e spontaneo, bensì nella commissione di un fatto penalmente rilevante; tale circostanza costituisce motivazione idonea a dichiarare la nullità dell’atto di assenso edificatorio.
2. La nullità di un atto amministrativo non si riscontra solo nel caso di carenza di potere dell’Amministrazione, ma anche in altre ipotesi (v. ora l'art. 21 septies L. n. 241/1990 e s.m.i.) tra cui occorre comprendere anche la mancanza degli elementi essenziali, come quello del venir meno dell’imputabilità dell’atto alla P.A. per interruzione del rapporto organico.
Precedenti
CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 13-6-2007, n. 3173 (sulle cause che determinano la nullità dell’atto amministrativo ed in particolare sulla configurabilità o meno di tale vizio nel caso di parere emesso dalla Soprintendenza nell’erroneo presupposto che si tratti di bene soggetto a vincolo).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 27-10-2005, n. 6023 (sulle ipotesi in cui si verifica la nullità dell’atto amministrativo e sull’applicabilità immediata della disciplina prevista in materia dalla L. n. 15 del 2005).
TAR ABRUZZO - L’AQUILA, SEZ. I, sentenza 17-7-2007, n. 484 (sui casi in cui si ha nullità dell’atto amministrativo, sulla rilevabilità di ufficio di tale vizio e sulla sua soggezione o meno al termine di decadenza).
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