lunedì 20 luglio 2009

Corte di Cassazione, SS.UU., 1 luglio 2009 n. 15377

Il Caso
Un paziente dimesso dall'ospedale psichiatrico e degente presso un ente morale veniva condannato al pagamento in favore dell'istituto della quota alberghiera della retta di degenza. Con successivo decreto ingiuntivo detto soggetto e la A.S.L. di appartenenza venivano condannati in solido al pagamento della quota alberghiera della rete di degenza per un ulteriore periodo. La A.S.L. eccepiva difetto di giurisdizione.
Il tribunale revocava i decreti ingiuntivi condannava gli giunse al pagamento del sonno è in favore dell'attore istituto. La corte d'appello, in seguito all'impugnazione della sentenza di primo grado, dichiarava difetto di giurisdizione dell'ago con riferimento a domanda proposta nei confronti del A.S.L. e riduceva il debito a carico dell'ex ricoverato.
Viene quindi proposto ricorso per cassazione.

Massime estratte dalla decisione
1. Il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione (e la competenza) si determinano in base alla legge vigente al momento della domanda, non opera nel caso in cui tale legge sia stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima, perché le pronunce di incostituzionalità comportano l’espunzione ab origine della norma che, pertanto, non può più essere applicata neppure ai limitati fini di cui all'art. 5 c.p.c..
2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 204/2004, ha statuito che, a prescindere dall'ipotesi di concessione di servizi, già contemplata dalla L. n. 1034 del 1971, art. 5, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi sopravvive soltanto nelle controversie "relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento regolato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241", ovvero relative all’affidamento di un pubblico servizio e alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché alla vigilanza in settori particolari espressamente indicati.
3. Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento della quota alberghiera delle rette di degenza proposta dall’Istituto di cura privato. La domanda, infatti, oltre a non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo l'attore richiesto il corrispettivo per un'obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge.
4. In ogni processo vanno individuati due distinti e non confondibili oggetti del giudizio, l'uno (processuale) concernente la sussistenza o meno del dovere - potere del giudice di risolvere il merito della causa, e l'altro (sostanziale) relativo alla fondatezza o no della domanda; la decisione sul merito implica la decisione sulla giurisdizione e, quindi, se le parti non impugnano la sentenza o la impugnano, ma non eccepiscono il difetto di giurisdizione, pongono in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire tale difetto e, quindi, si verifica il fenomeno dell'acquiescenza per incompatibilità con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 329, c. 2 c.p.c. e dall'art. 324 c.p.c.

Giurisprudenza rilevante
1. Sulla non operatività del principio sancito dall'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione (e la competenza) si determinano in base alla legge vigente al momento della domanda, nel caso in cui tale legge sia stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima, si confrontino: Cassazione, sez. un., 16 febbraio 2006, n. 3370 e Cassazione civile , sez. un., 24 gennaio 2005, n. 1362
2. Sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di pagamento della quota alberghiera delle rette di degenza, si richiama anche la seguente decisione:
“la controversia introdotta da un istituto di cura nei confronti del Comune e della Asl, per il pagamento di rette di degenza relative a pazienti degli ex ospedali psichiatrici - esclusa, dopo il radicale mutamento del sistema di custodia e cura degli alienati, l'applicabilità dell'art. 7 l. n. 36 del 1904 e dell'art. 29 r.d. n. 1054 del 1924, che prevedevano la giurisdizione amministrativa - rientra nella giurisdizione del g.o., sia nel caso in cui si ritenga che la prestazione in favore del ricoverato integri una prestazione sanitaria, sia nel caso in cui sia ritenuto prevalente il carattere socio-assistenziale di tale prestazione. In entrambi i casi, infatti, il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega ad un esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione e non determina alcun sindacato di atti provvedimentali della p.a., vertendosi in tema di corrispettivi per un'obbligazione che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge” (Cassazione civile , sez. un., 30 luglio 2008, n. 20586).
3. Sulla decisione implicita circa la giurisdizione, si richiama: Cassazione, Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883.

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