lunedì 15 giugno 2009

Consiglio di Stato, V - ordinanza 4 giugno 2009 n. 3457

Il Caso
Un Comune appellava la sentenza del TAR con la quale, in accoglimento del ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971, si ordinava all’amministrazione di restituire alla ricorrente le particelle fondiarie descritte nella motivazione della sentenza del giudice ordinario, previo abbattimento di un manufatto realizzato dall’amministrazione.
La parte appellata non si costituì in giudizio.
Nel corso del processo l’amministrazione depositò una memoria con allegato un atto di transazione di rinuncia alla restituzione del bene che avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Massime estratte dalla decisione
1. Quando nel corso del giudizio sono prodotti documenti non indicati negli atti introduttivi che possano determinare l’inammissibilità o l’infondatezza della pretesa della parte non costituita, è necessario notificare a quest’ultima i suddetti documenti.
2. E’ applicabile al giudizio amministrativo il principio espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 28.11.1986 n. 250, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 292 c.p.c. per contrasto con l’art. 24 Cost. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria.

Norme rilevanti
Art. 292 c.p.c.
Notificazione e comunicazione di atti al contumace
L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
Precedenti rilevanti
Corte Cost., 28 novembre 1986 n. 250, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al giudice di pace.
Corte cost. 6 giugno 1989 n. 317, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, in relazione all'art. 215 n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

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