Il Caso
Il ricorrente, che aveva ottenuto solo un parziale accoglimento di domanda di finanziamento, presentò istanza di accesso per conoscere le pratiche istruite nell'analogo settore (florovivaismo). L’ente interessato concesse la visione solo dei fascicoli riferiti a soggetti che non avevano manifestato opposizione all’accesso. Per gli altri la p.a. ha ritenuto di non concedere la visione in quanto gli interessati si erano opposti, ritenendo che la diffusione di "informazioni aziendali" sarebbero state lesive.
Massime estratte dalla decisione
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela.
2. In particolare, con la partecipazione alla gara, la documentazione viene sottoposta a valutazione comparativa che, per sua natura, esclude, in occasione di un'istanza di accesso, la prevalenza della tutela della riservatezza a fronte di esigenze di tutela giurisdizionale della posizione giuridica di un partecipante alla gara insoddisfatto.
3. Gli atti, una volta acquisiti alla procedura d'appalto, sono diventati di pertinenza dell'Amministrazione e sono essenziali per la validità dell'esito della gara, con la conseguenza che la riservatezza dei terzi recede in nome della imparzialità amministrativa, anche perché i partecipanti alla selezione hanno implicitamente acconsentito alla comparazione dei requisiti generali posseduti e, quindi, anche alla verifica sulla sussistenza di quelli richiesti per poter partecipare alle procedura selettiva
4. Nel procedimento riguardante la concessione di un finanziamento pubblico deve essere consentito l’istanza avanzata per ottenere copia degli atti relativi. Il richiedente, infatti, ha diritto di verificare la correttezza e l'omogeneità degli accertamenti svolti dall'ufficio competente ai fini della concessione del finanziamento. E’ dunque illegittimo il rigetto dell’istanza motivato dalla necessità di tutelare l’esigenza di riservatezza di terzi, che abbiano manifestato la propria opposizione all’accesso.
Norme rilevanti
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (TESTO VIGENTE con le modifiche da ultimo introdotte dalla LEGGE 11 febbraio 2005, n. 15 e dal DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla LEGGE 14 maggio 2005, n. 80).
Articolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso è escluso:
…omissis…
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
Precedenti giurisprudenziali
Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2975, conforme alla massima sub 1;
T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 ottobre 2008 , n. 14691, conforme alla massima sub 2;
T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 novembre 2008, n. 926, conforme alla massima sub 3;
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