martedì 7 ottobre 2008


Il caso
Una società, nel lontano 1988, partecipò ad una licitazione privata indetta dal Comune di Nola cui erano state invitate 13 imprese. La stessa risultò aggiudicataria in via provvisoria per l'importo di lire 109.152.333 al netto dell'aumento del 19,50% sull'importo a base d'asta di lire 91.340.865. successivamente, con la delibera n. 128 del 13.03.1989, l'amministrazione aggiudicataria annullò la gara ed indisse una nuova licitazione privata poiché "l'offerta del 19,50% della ricorrente era risultata molto onerosa per l'Ente e non trovava giustificazione tenuto conto dei prezzi di mercato".
L’impresa impugnò la citata delibera.

Massime tratte dalla decisione
1. In presenza di un provvedimento di aggiudicazione provvisoria, è pacifica la permanenza in capo alla stazione appaltante di uno spazio riservato di autonomia nella determinazione valutativa che culminerà poi solo con l'aggiudicazione definitiva. Infatti, l'aggiudicazione provvisoria è comunque un atto "ad effetti instabili, del tutto interinali" a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo al beneficiario e l'amministrazione ha altresì il potere di provvedere all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria in via implicita e senza obbligo di particolare motivazione.
2. La motivazione di un diniego di aggiudicazione legata alla eccessiva onerosità del prezzo indicato nell'offerta, per giurisprudenza ormai pacifica, costituisce il frutto di un apprezzamento di merito, come tale riservato all'Amministrazione e dunque sindacabile in sede di legittimità soltanto in relazione a profili di illogicità o travisamento. Esso inoltre costituisce di per sè grave motivo di interesse pubblico e giustifica, pertanto, il diniego di approvazione dell'aggiudicazione.
3. Non ricorrono profili di illogicità o travisamento ed è pertanto legittimo il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione in via provvisoria, motivato facendo riferimento alla eccessiva onerosità della offerta rimasta aggiudicataria ed alla oggettiva impossibilità per la stazione appaltante di operare una valutazione comparativa tra più offerte.

Altri precedenti rilevanti
Consiglio Stato, sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4937 e Consiglio di Stato, sez. VI, 26 aprile 2005 n. 1885, sugli effetti instabili ed interinali dell’aggiudicazione provvisoria.
T.a.r. Piemonte, sez. II, 22 ottobre 2005 n. 3266, sul potere di provvedere all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria in via implicita e senza obbligo di particolare motivazione.
Consiglio Stato , sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838: "Il giudizio di eccessiva onerosità dell'offerta è frutto di un apprezzamento di merito, come tale riservato all'amministrazione e dunque sindacabile in sede di legittimità non nel suo intrinseco contenuto ma soltanto in relazione a profili di illogicità o travisamento."
Consiglio Stato , sez. V, 01 aprile 2004, n. 1813, sulla legittimità del provvedimento "con il quale il comune revoca l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento di un pubblico servizio (di igiene ambientale) in considerazione della eccessiva onerosità del rapporto che instaurerebbe con l'aggiudicatario, con la conseguente necessità di inasprire le tariffe del servizio, allo scopo di vagliare la possibilità di ricorrere ad altre forme di gestione del servizio nel proprio interesse e nell'interesse della comunità".

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