Consiglio Giustizia Amministrativa, sez. giurisdizionale - sentenza 23 settembre 2008 n. 780
Il Caso
La Regione Sicilia aveva indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 53 posti di Dirigente tecnico. Un partecipante conseguì l’idoneità al posto ma non fu dichiarato vincitore. Successivamente, egli si avvalse dell’estensione in proprio favore di un giudicato, dato che in sua esecuzione la Regione – che aveva inizialmente incluso tra i riservatari anche due vincitori per meriti propri – riformulava la graduatoria, inserendolo tra i vincitori (oltre al beneficiario del giudicato ottemperando).
Fu quindi proposto ricorso per il risarcimento dei danni subiti (differenze stipendiali tra il posto ricoperto e quello superiore che gli si sarebbe dovuto attribuire oltre sei anni prima; minori versamenti contributivi; pregiudizio nel possibile sviluppo di carriera; accessori, etc.).
Il giudice di primo grado, tuttavia, dichiarò inammissibile la domanda "per effetto del mancato rispetto del principio della cosiddetta "pregiudiziale amministrativa".
La sentenza di primo grado fu quindi appellata al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana.
Massime della decisione
1. In adesione all’orientamento tracciato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione a partire dalle ordd. 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660, si deve ritenere che non è necessaria, ai fini del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, la pregiudiziale impugnazione del provvedimento lesivo
2. la domanda risarcitoria può essere in tutto o in parte disattesa alla stregua degli ordinari criteri civilistici di liquidazione del danno risarcibile (tra cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 cod. civ.), quando la diligente proposizione e coltivazione dell’impugnazione degli atti lesivi avrebbe potuto evitare il danno ovvero eliderne l’entità, poiché la negligenza del danneggiato anche nell’esperire la tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi è rilevante ai fini della definizione nel merito della domanda risarcitoria;
Giurisprudenza rilevante
La decisione massimata è contraria all’orientamento espresso più volte dal Consiglio di Stato e dalla stessa Adunanza Plenaria: Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2007, Cons. Stato, Ad. Plen., 26 febbraio 2003, n. 4, Consiglio di Stato, V, 13 giugno 2008, n. 2967.
Si confronti anche Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9, sui limiti di operatività della c.d. pregiudiziale amministrativa.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione esclude univocamente la necessità dell’impugnazione dell’atto amministrativo al fine di esperire l’azione di risarcimento del danno. Tra le tante, si segnala Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza 13 giugno 2006 n. 13659, citata nella massima.
Il Caso
La Regione Sicilia aveva indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 53 posti di Dirigente tecnico. Un partecipante conseguì l’idoneità al posto ma non fu dichiarato vincitore. Successivamente, egli si avvalse dell’estensione in proprio favore di un giudicato, dato che in sua esecuzione la Regione – che aveva inizialmente incluso tra i riservatari anche due vincitori per meriti propri – riformulava la graduatoria, inserendolo tra i vincitori (oltre al beneficiario del giudicato ottemperando).
Fu quindi proposto ricorso per il risarcimento dei danni subiti (differenze stipendiali tra il posto ricoperto e quello superiore che gli si sarebbe dovuto attribuire oltre sei anni prima; minori versamenti contributivi; pregiudizio nel possibile sviluppo di carriera; accessori, etc.).
Il giudice di primo grado, tuttavia, dichiarò inammissibile la domanda "per effetto del mancato rispetto del principio della cosiddetta "pregiudiziale amministrativa".
La sentenza di primo grado fu quindi appellata al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana.
Massime della decisione
1. In adesione all’orientamento tracciato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione a partire dalle ordd. 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660, si deve ritenere che non è necessaria, ai fini del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, la pregiudiziale impugnazione del provvedimento lesivo
2. la domanda risarcitoria può essere in tutto o in parte disattesa alla stregua degli ordinari criteri civilistici di liquidazione del danno risarcibile (tra cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 cod. civ.), quando la diligente proposizione e coltivazione dell’impugnazione degli atti lesivi avrebbe potuto evitare il danno ovvero eliderne l’entità, poiché la negligenza del danneggiato anche nell’esperire la tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi è rilevante ai fini della definizione nel merito della domanda risarcitoria;
Giurisprudenza rilevante
La decisione massimata è contraria all’orientamento espresso più volte dal Consiglio di Stato e dalla stessa Adunanza Plenaria: Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2007, Cons. Stato, Ad. Plen., 26 febbraio 2003, n. 4, Consiglio di Stato, V, 13 giugno 2008, n. 2967.
Si confronti anche Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9, sui limiti di operatività della c.d. pregiudiziale amministrativa.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione esclude univocamente la necessità dell’impugnazione dell’atto amministrativo al fine di esperire l’azione di risarcimento del danno. Tra le tante, si segnala Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza 13 giugno 2006 n. 13659, citata nella massima.
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