Consiglio di Stato, SEZ. V, 8 ottobre 2008 n. 4952
Il Caso
Un Comune aderì ad un Consorzio di Polizia Municipale, costituito ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000, e sottoscriveva la relativa convenzione.
Successivamente, deliberava il recesso dal Consorzio, in forza della facoltà prevista dallo Statuto del Consorzio una volta trascorsi almeno 5 anni dall’adesione.
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio prese atto della determinazione del Comune e, previa concertazione con le rappresentanze sindacali, individuò 8 impiegati da trasferire, mentre non riconobbe alcun rimborso pro-quota sulla consistenza patrimoniale, invocando l’art. 3 dello Statuto vigente.
Il Comune propose ricorso al Tribunale amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento della deliberazione e la condanna del Consorzio a trasferire 11 dipendenti e a liquidare una quota patrimoniale corrispondente alla partecipazione del Comune al medesimo consorzio.
Il ricorso fu accolto ed il Consorzio propose appello.
Massime estratte dalla decisione
1. Una controversia relativa al recesso di un Ente locale da un Consorzio rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo "in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi", prevista dall’art. 11, comma 5, della L. n. 241 del 1990, poiché il Consorzio rientra nell’ampia categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche, previsti dall’art. 15 della L. n. 241 del 1990
2. La finalità dell’art. 11, comma 5, della L. 241/1990 è di riservare al Giudice amministrativo la cognizione piena (estesa, cioè, anche ai diritti) dell’esercizio della funzione amministrativa, anche quando esercitata con il modulo convenzionale, anzichè unilaterale ed autoritativo. La disposizione consacra, in sintesi, il principio dell’indifferenza, al fine dell’attribuzione della pertinente capacità giurisdizionale, dello schema giuridico formale con il quale viene concretamente esercitato il potere autoritativo, sancendo la regola per cui resta riservata al giudice amministrativo la cognizione dell’esercizio delle funzioni pubblicistiche, anche quando concretamente espletate con il modello convenzionale (in alternativa a quello unilaterale)
Norme rilevanti
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (TESTO VIGENTE con le modifiche da ultimo introdotte dalla LEGGE 11 febbraio 2005, n. 15 e dal DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla LEGGE 14 maggio 2005, n. 80).
Articolo 11 - (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
(omissis)
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 (in G.U. 28 settembre 2000, n. 227 - Suppl. ordinario n. 162/L). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Articolo 31 Consorzi.
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m ), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'art. 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali. (1)
(1) Comma modificato dall'art. 35, comma 12, l. 28 dicembre 2001, n. 448; si veda il comma 8 dell'art. 35 citato.
Precedenti
1) Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2244 del 2006, sulla finalità dell’art. 11, quinto comma, della legge 241/1990;
2) T.A.R. Lombardia - Brescia, 11 aprile 2005 n. 303 secondo cui l’accordo che dà vita al consorzio rappresenta un caso particolare della più ampia categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche previsti dall’art.15 della l. 7 agosto 1990 n°241.
Il Caso
Un Comune aderì ad un Consorzio di Polizia Municipale, costituito ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000, e sottoscriveva la relativa convenzione.
Successivamente, deliberava il recesso dal Consorzio, in forza della facoltà prevista dallo Statuto del Consorzio una volta trascorsi almeno 5 anni dall’adesione.
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio prese atto della determinazione del Comune e, previa concertazione con le rappresentanze sindacali, individuò 8 impiegati da trasferire, mentre non riconobbe alcun rimborso pro-quota sulla consistenza patrimoniale, invocando l’art. 3 dello Statuto vigente.
Il Comune propose ricorso al Tribunale amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento della deliberazione e la condanna del Consorzio a trasferire 11 dipendenti e a liquidare una quota patrimoniale corrispondente alla partecipazione del Comune al medesimo consorzio.
Il ricorso fu accolto ed il Consorzio propose appello.
Massime estratte dalla decisione
1. Una controversia relativa al recesso di un Ente locale da un Consorzio rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo "in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi", prevista dall’art. 11, comma 5, della L. n. 241 del 1990, poiché il Consorzio rientra nell’ampia categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche, previsti dall’art. 15 della L. n. 241 del 1990
2. La finalità dell’art. 11, comma 5, della L. 241/1990 è di riservare al Giudice amministrativo la cognizione piena (estesa, cioè, anche ai diritti) dell’esercizio della funzione amministrativa, anche quando esercitata con il modulo convenzionale, anzichè unilaterale ed autoritativo. La disposizione consacra, in sintesi, il principio dell’indifferenza, al fine dell’attribuzione della pertinente capacità giurisdizionale, dello schema giuridico formale con il quale viene concretamente esercitato il potere autoritativo, sancendo la regola per cui resta riservata al giudice amministrativo la cognizione dell’esercizio delle funzioni pubblicistiche, anche quando concretamente espletate con il modello convenzionale (in alternativa a quello unilaterale)
Norme rilevanti
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (TESTO VIGENTE con le modifiche da ultimo introdotte dalla LEGGE 11 febbraio 2005, n. 15 e dal DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla LEGGE 14 maggio 2005, n. 80).
Articolo 11 - (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
(omissis)
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 (in G.U. 28 settembre 2000, n. 227 - Suppl. ordinario n. 162/L). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Articolo 31 Consorzi.
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m ), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'art. 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali. (1)
(1) Comma modificato dall'art. 35, comma 12, l. 28 dicembre 2001, n. 448; si veda il comma 8 dell'art. 35 citato.
Precedenti
1) Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2244 del 2006, sulla finalità dell’art. 11, quinto comma, della legge 241/1990;
2) T.A.R. Lombardia - Brescia, 11 aprile 2005 n. 303 secondo cui l’accordo che dà vita al consorzio rappresenta un caso particolare della più ampia categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche previsti dall’art.15 della l. 7 agosto 1990 n°241.
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