lunedì 29 settembre 2008

Corte di Cassazione, SS.UU. civili - sentenza 11 settembre 2008 n. 23385

Il Caso
Un Consorzio di cooperative aveva ottenuto da un Comune il pagamento di una somma, a titolo di arricchimento senza causa, corrispondente alla differenza tra quanto la P.A. aveva riconosciuto a titolo di indennizzo ed il valore effettivo delle opere realizzate nell'ambito di un contratto di appalto, annullato in sede amministrativa, quando i lavori erano stati parzialmente eseguiti e positivamente collaudati.
La sentenza fu confermata in appello ed il Comune ha ricorso in Cassazione.


Massime estratte dalla decisione
1. Ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa, individuati dalla dottrina e giurisprudenza consistono: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto; b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo; d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 cod. civ.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
2. L'arricchimento senza causa deve consistere in un'effettiva attribuzione patrimoniale: configurabile tuttavia con il conseguimento di qualunque utilità economica, e quindi non soltanto quando vi sia stato un incremento patrimoniale, ma anche se la prestazione eseguita da altri con diminuzione del proprio patrimonio abbia fatto risparmiare una spesa o abbia evitato il verificarsi di una perdita, ricevendo anche in questi casi un'utilità per la quale, il soggetto beneficiato, ove non avesse potuto disporne, avrebbe dovuto effettuare un esborso o subire una diversa diminuzione patrimoniale.
3. Si deve ammettere la proponibilità dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. anche nei confronti della P.A. ove questa abbia riconosciuto sia pure implicitamente l'utilità derivata dall'opera o dalla prestazione altrui; tale riconoscimento ben può risultare per implicito dal fatto che l'Ente pubblico sia addivenuto alla sua utilizzazione: posto che l'oggetto è costituito quasi sempre da prestazioni di privati in dipendenza di contratti irregolari, nulli o addirittura inesistenti coinvolgenti in genere, appaltatori, fornitori o professionisti. E quindi situazioni caratterizzate dal fatto che l'opera svolta dall'impoverito ha carattere imprenditoriale ovvero professionale ed in ogni caso consiste in un'attività posta in essere abitualmente e professionalmente onde procurarsi un guadagno.
4. L'art. 2041 cod. civ. va interpretato nel senso di escludere dal calcolo dell'indennità richiesta per la "diminuzione patrimoniale" subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
5. In caso di annullamento di un contratto di appalto, le prestazioni effettuate in favore della P.A. dall’impresa da indennizzare ai sensi dell’art. 2041 c.c., per arricchimento senza causa, non possono comprendere quanto sarebbe stato percepito a titolo di lucro cessante, come se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace; in particolare, per il periodo precedente alla L. n. 144 del 1989, la revisione prezzi non può costituire neppure un parametro di riferimento ai fini della liquidazione dell’indennizzo.


Norme rilevanti
Codice Civile (1942) - Art. 2041 - Azione generale di arricchimento.
[I]. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale [ 31 comma 3, 534 comma 2,1153, 1180, 1185 comma 2,1443] [ 1769, 2037 comma 3,2038 comma 3].
[II]. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Codice Civile (1942) - Art. 2042 - Carattere sussidiario dell'azione.
[I]. L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.


Precedenti rilevanti
Orientamento secondo cui l’indennizzo ex art. 2041 c.c. comprenderebbe danno emergente e lucro cessante:
Cassazione civile , sez. I, 12 aprile 1995, n. 4192; Cassazione civile , sez. II, 05 agosto 1996, n. 7136; Cassazione civile , sez. III, 29 marzo 2005, n. 6570

Orientamento che esclude dall’indennizzo ex art. 2041 c.c. il lucro cessante:
Cassazione civile, 12 luglio 1965 n. 1471; Cassazione civile , sez. III, 23 luglio 2003, n. 11454; Cassazione civile , sez. III, 26 settembre 2005, n. 18785

1 commento:

Unknown ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.