giovedì 26 giugno 2008

Il caso
A seguito di opposizione del Comune di Catania avverso decreto ingiuntivo ottenuto dall’attuale ricorrente, con sentenza n. 3582/2004 il Giudice di Pace di Catania ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’adempimento del debito principale da parte dell’opponente, e condannato il Comune a pagare le spese del procedimento monitorio.
Notificata in forma esecutiva il 03.02.2005, la sentenza è passata in giudicato.
Successivamente la ricorrente ha notificato al Comune una diffida ad adempiere, rimasta inevasa, ai sensi dell’art. 90 del R.D. n. 642/1907.
A seguito dell'ulteriore inadempienza da parte del Comune, la ricorrente ha poi notificato un ricorso, depositato il successivo 3 febbraio, al fine di ottenere l’ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.
Con sentenza n. 1273 del 20.07.2007 il Tar Catania ha accolto il ricorso, e per l’effetto:
a) ha dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato, e di adottare le necessarie determinazioni amministrative e contabili, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notificazione ad opera di parte;
b) ha delegato, in caso di ulteriore inadempienza, il Prefetto di Catania a designare un Funzionario della Prefettura quale Commissario ad acta, affinché provvedesse, entro ulteriori giorni 90 dalla scadenza del termine predetto, ad eseguire il giudicato;
c) ha condannato il Comune al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio amministrativo, nonché al pagamento del compenso dovuto al Commissario.
Con due diverse istanze il commissario ha chiesto due proroghe per attendere l’acquisizione dei previsti flussi di cassa derivanti dagli introiti Ici.
Concessa una prima proroga di 120 giorni con sentenza n. 262 del 14 febbraio 2008, il Tar Catania, con la decisoine in commento, ha concesso un’ulteriore proroga fornendo tuttavia una serie di precisazioni.

Massime tratte dalla decisione
1. In sede di esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo non deve limitarsi ad attendere che la P.A. incassi delle somme, ma ha il potere-dovere di provvedere all’esecuzione dell’incarico mediante l’adozione di variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, alienazioni di beni anche mediante trattativa privata, o quant’altro necessario per l’assolvimento del mandato, anche in deroga a qualsiasi normativa.
2. Nel caso in cui l’amministrazione, nell’esercizio della sua attività, abbia emesso mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso, e non siano disponibili altre somme, il commissario ad acta nominato in sede di giudizio di ottemperanza può utilizzare, al fine dell’esecuzione del giudicato, anche quelle destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili. I provvedimenti di liquidazione, ed i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti della P.A..
3. Agli effetti penali, il servizio di tesoreria di una P.A. gestito da un’azienda di credito è da considerare pubblico, e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. – "rifiuto di atti d’ufficio. Omissione"), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta – nominato dal TAR per l’ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita – di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.
4. Il commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato, costituisce la "longa manus" del giudice amministrativo ed è munito degli poteri di quest’ultimo, con la conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione, e la stessa attività sostanziale; in sede di ottemperanza la priorità assoluta è l’esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali itinera burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito. Nei casi più gravi di mancato adempimento da parte dell’Amministrazione, come da parte dell’Istituto tesoriere, all’obbligo di rendere possibile l’attività del commissario, il giudice amministrativo potrà disporre l’intervento della forza pubblica.
Norme rilevanti
LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034 (in Gazz. Uff., 13 dicembre, n. 314). - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Art. 37.
I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Altri precedenti rilevanti
TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 4 novembre 2005 n. 2003
TAR Sicilia, Catania 5 maggio 2007 n. 768
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 2399/1995

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